Art. 2 
 
         Disposizioni di adeguamento allo Statuto regionale 
 
  1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni: 
    a) legge  regionale  16  giugno  2006,  n.  16  (Istituzione  del
Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro); 
    b) legge regionale 24  luglio  2006,  n.  19  (Istituzione  della
Consulta statutaria); 
    c)  art.  23  della  legge  regionale  6  giugno  2008,   n.   14
(Disposizioni di adeguamento della normativa regionale); 
    d) art.  25  della  legge  regionale  28  dicembre  2009,  n.  63
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010); 
    e) articoli 11 e 12 della legge regionale 4 ottobre 2006,  n.  26
(Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2006 n. 7 (ordinamento degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  non  trasformati
in  fondazione),  alla  legge  regionale  11  maggio  2006,   n.   11
(istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile),
alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12  (promozione  del  sistema
integrato di servizi sociali e sociosanitari), alla legge regionale 8
giugno 2006, n.  15  (Norme  ed  interventi  in  materia  di  diritto
all'istruzione e alla formazione) e alla legge  regionale  16  giugno
2006, n. 16 (istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e  del
Lavoro); 
    f) articoli 23 e 24 della legge regionale 3 aprile  2007,  n.  14
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007).