Art. 2 Disposizioni di adeguamento allo Statuto regionale 1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni: a) legge regionale 16 giugno 2006, n. 16 (Istituzione del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro); b) legge regionale 24 luglio 2006, n. 19 (Istituzione della Consulta statutaria); c) art. 23 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale); d) art. 25 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010); e) articoli 11 e 12 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2006 n. 7 (ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione), alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile), alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e alla legge regionale 16 giugno 2006, n. 16 (istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro); f) articoli 23 e 24 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007).