Art. 4 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Le disposizioni  abrogate  dalla  presente  legge  continuano  a
trovare applicazione per i rapporti  sorti  nel  periodo  della  loro
vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti  dell'entrata  e  degli
impegni di spesa assunti. 
  2. Le procedure per la concessione e la liquidazione di  contributi
richiesti alla data di entrata in vigore della  presente  legge  sono
concluse ai sensi e per gli effetti delle normative previgenti.