Art. 4 Norma transitoria 1. Le disposizioni abrogate dalla presente legge continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti. 2. Le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi e per gli effetti delle normative previgenti.