Art. 2 
 
                Disciplina edilizia degli interventi 
 
  1. Il riutilizzo per gli usi di cui all'art. 1, comma 1, dei locali
accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in  piani
seminterrati, puo' essere realizzato attraverso interventi sino  alla
ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  380/2001  e  successive
modificazioni ed  integrazioni.  L'intervento  consistente  nel  mero
mutamento  di  destinazione  d'uso  senza  opere  e'  soggetto   alla
segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'  (SCIA)   ai   sensi
dell'art. 13-bis  della  legge  regionale  n.  16/2008  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  2. Il riutilizzo per gli  usi  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  di
immobili  non  utilizzati,  anche  diruti,  puo'  essere   realizzato
attraverso interventi non eccedenti la ristrutturazione  edilizia  di
cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni. 
  3. Il riutilizzo per uso residenziale dei  locali  accessori  e  di
pertinenze di un fabbricato,  nonche'  di  immobili  non  utilizzati,
anche  diruti,  e'  soggetto  al   reperimento   di   un   parcheggio
pertinenziale di superficie pari a  12,50  metri  quadrati  per  ogni
nuova unita' immobiliare  oggetto  di  intervento.  Laddove  non  sia
oggettivamente possibile il reperimento di un parcheggio nell'area di
intervento  ovvero  in   altre   aree   limitrofe   e'   ammessa   la
corresponsione al comune di una somma equivalente al valore medio  di
mercato  di  un  parcheggio   pertinenziale   di   pari   superficie,
predetenninato dal comune per  ogni  zona  o  ambito  del  territorio
comunale e con vincolo di utilizzo per la realizzazione di  opere  di
urbanizzazione.