Art. 2 Disciplina edilizia degli interventi 1. Il riutilizzo per gli usi di cui all'art. 1, comma 1, dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, puo' essere realizzato attraverso interventi sino alla ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. L'intervento consistente nel mero mutamento di destinazione d'uso senza opere e' soggetto alla segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) ai sensi dell'art. 13-bis della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il riutilizzo per gli usi di cui all'art. 1, comma 1, di immobili non utilizzati, anche diruti, puo' essere realizzato attraverso interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Il riutilizzo per uso residenziale dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, nonche' di immobili non utilizzati, anche diruti, e' soggetto al reperimento di un parcheggio pertinenziale di superficie pari a 12,50 metri quadrati per ogni nuova unita' immobiliare oggetto di intervento. Laddove non sia oggettivamente possibile il reperimento di un parcheggio nell'area di intervento ovvero in altre aree limitrofe e' ammessa la corresponsione al comune di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale di pari superficie, predetenninato dal comune per ogni zona o ambito del territorio comunale e con vincolo di utilizzo per la realizzazione di opere di urbanizzazione.