Art. 3 
 
                               Deroghe 
 
  1. Il riutilizzo per gli usi di cui all'art. 1, comma 1, di  locali
accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in  piani
seminterrati, nonche' di immobili non utilizzati,  anche  diruti,  e'
ammes-so in deroga alla disciplina  dei  vigenti  strumenti  e  piani
urbanistici comunali,  nonche'  alla  disciplina  del  vigente  Piano
territoriale di  coordinamento  paesistico  regionale,  approvato  ai
sensi della legge regionale 22 agosto 1984,  n.  39  (Disciplina  dei
piani territoriali di coordinamento)  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. Resta comunque ferma e  non  derogabile  la  disciplina
dell'Assetto Inse-diativo di Livello Locale del Piano territoriale di
coordinamento paesistico regionale relativamente ai regimi  nonnativi
«PU» (parchi urbani) e «ANI-CE» (aree non insediate - conservazione). 
  2. Le opere necessarie per il riutilizzo dei locali accessori e  di
pertinenze di un fabbricato per gli usi di cui all'art. 1,  comma  1,
devono   garantire   il   rispetto   di   tutte    le    prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti al momento della presentazione  al  comune
della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), della SCIA  o
del permesso di costniire per la loro esecuzione.  L'altezza  interna
dei locali destinati alla  permanenza  di  persone  non  puo'  essere
inferiore a 2,40 metri. Qualora i locali  da  recu-perare  presentino
altezze interne diverse tra loro, si considera l'altezza media. 
  3. Il rispetto delle prescrizioni  igienico-sanitarie  vigenti  nei
termini indicati al comma 2 e, in partico-lare, quello dei  parametri
di aeroilluminazione e  dell'altezza  minima  interna  e'  assicurato
anche con opere edilizie che  possono  interessare  i  prospetti  del
fabbricato o mediante  l'installazione  di  impianti  e  attrezzature
tecnologiche. 
  4.  Per  i  seminterrati  esistenti,   ai   fini   dell'ottenimento
dell'agibilita' per unita' abitative autonome, e' necessario rilevare
che la concentrazione di gas Radon non sia superiore ai  300  13q/m3.
Qualora si rilevasse che la concentrazione di gas Radon sia superiore
ai 300 13q/m3 e' obbligatorio effettuare degli interventi di bonifica
finalizzati alla sua diminuzione.