Art. 4 Ambiti di esclusione, adeguarnento comunale e disposizione transitoria 1. Entro il 30 aprile 2020 i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria e nel rispetto della disciplina dei piani di bacino e dei piani dei parchi, possono individuare, limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica, parti del proprio territorio nelle quali non trovano applicazione le disposizioni della presente legge relative al riutilizzo per l'uso residenziale dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati. Con la stessa deliberazione i comuni possono in-dividuare anche specifici ambiti del territorio comunale nei quali, in presenza di fenomeni di risalita della falda, e' esclusa la possibilita' di riutilizzo dei locali accessori e delle pertinenze di un fabbricato collocate in piani seminterrati. Le disposizioni della presente legge si applicano senza limitazioni a seguito della infruttuosa decorrenza del termine del 30 aprile 2020 senza che il comune abbia as-sunto l'eventuale deliberazione per l'individuazione di ambiti esclusi dall'applicazione delle norme della legge medesima. 2. I comuni, anche successivamente al termine di cui al comma 1, aggiornano gli ambiti di esclusione a seguito di nuovi eventi alluvionali, nonche' a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale. 3. Le disposizioni della presente legge si applicano agli immobili esistenti o per la cui costruzione sia gia' stato conseguito il titolo abilitativo edilizio o l'approvazione dell'eventuale programma integrato di intervento richiesto alla data di approvazione della delibera del Consiglio comunale di cui al comma 1. Agli immobili realizzati successivamente esse si applicano decorsi cinque anni dall'ultimazione dei lavori.