Art. 4 
 
Ambiti  di   esclusione,   adeguarnento   comunale   e   disposizione
                             transitoria 
 
  1. Entro  il  30  aprile  2020  i  comuni,  con  deliberazione  del
Consiglio comunale motivata in relazione  a  specifiche  esigenze  di
tutela  paesaggistica  o  igienico-sanitaria  e  nel  rispetto  della
disciplina dei piani di  bacino  e  dei  piani  dei  parchi,  possono
individuare, limitatamente al  riutilizzo  di  locali  contigui  alla
strada pubblica, parti del proprio territorio nelle quali non trovano
applicazione  le  disposizioni  della  presente  legge  relative   al
riutilizzo  per  l'uso  residenziale  dei  locali  accessori   e   di
pertinenze di un fabbricato, anche collocati in  piani  seminterrati.
Con la stessa  deliberazione  i  comuni  possono  in-dividuare  anche
specifici ambiti del territorio comunale nei quali,  in  presenza  di
fenomeni di risalita della  falda,  e'  esclusa  la  possibilita'  di
riutilizzo dei locali accessori e delle pertinenze di  un  fabbricato
collocate in piani seminterrati. Le disposizioni della presente legge
si applicano senza limitazioni a seguito della infruttuosa decorrenza
del termine del 30 aprile 2020 senza che  il  comune  abbia  as-sunto
l'eventuale deliberazione  per  l'individuazione  di  ambiti  esclusi
dall'applicazione delle norme della legge medesima. 
  2. I comuni, anche successivamente al termine di cui  al  comma  1,
aggiornano gli  ambiti  di  esclusione  a  seguito  di  nuovi  eventi
alluvionali, nonche' a  seguito  di  specifiche  analisi  di  rischio
geologico e idrogeologico locale. 
  3. Le disposizioni della presente legge si applicano agli  immobili
esistenti o per la cui  costruzione  sia  gia'  stato  conseguito  il
titolo abilitativo edilizio o l'approvazione dell'eventuale programma
integrato di intervento richiesto alla  data  di  approvazione  della
delibera del Consiglio comunale di cui  al  comma  1.  Agli  immobili
realizzati successivamente esse  si  applicano  decorsi  cinque  anni
dall'ultimazione dei lavori.