Art. 10 Modifica alla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9. Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana. 1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunta la seguente: «f-bis) valorizzazione dei luoghi della Resistenza antifascista e della lotta partigiana attraverso censimento, sistemazione, restauro, conservazione e recupero di monumenti, aree, sentieri o immobili aventi valore di testimonianza storica in quanto teatro di episodi particolarmente significativi.». 2. Per l'anno 2020 per la realizzazione delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera f-bis) della legge regionale n. 9/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi contributi nei limiti di euro 25.000,00 allocati alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 1 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.