Art. 10 
 
Modifica alla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9. Testo unico degli
  interventi regionali per l'affermazione dei valori della Resistenza
  e dei principi della Costituzione repubblicana. 
 
  1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale
n. 9/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunta  la
seguente: 
  «f-bis) valorizzazione dei luoghi della Resistenza  antifascista  e
della lotta partigiana attraverso censimento, sistemazione, restauro,
conservazione e recupero di  monumenti,  aree,  sentieri  o  immobili
aventi valore di testimonianza storica in quanto  teatro  di  episodi
particolarmente significativi.». 
  2. Per l'anno 2020 per la  realizzazione  delle  attivita'  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera f-bis) della legge regionale n. 9/2004 e
successive modificazioni ed integrazioni,  sono  concessi  contributi
nei limiti di  euro  25.000,00  allocati  alla  Missione  1  «Servizi
istituzionali,  generali  e  di  gestione»,   Programma   1   «Organi
istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di  previsione
2020-2022. Agli oneri per gli esercizi  successivi  si  provvede  con
legge di bilancio.