Art. 11 Sostegno alla pratica dello sport paralimpico 1. Al fine di promuovere la pratica dello sport paralimpico, la Regione sostiene le associazioni sportive liguri aderenti al Comitato Italiano Paralimpico impegnate con i propri atleti e/o le proprie squadre in attivita' di livello nazionale e/o internazionale, con un Fondo ad esse destinato quantificato in euro 100.000,00. 2. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i criteri e le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 1 «Sport e tempo libero», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.