Art. 11 
 
            Sostegno alla pratica dello sport paralimpico 
 
  1. Al fine di promuovere la pratica  dello  sport  paralimpico,  la
Regione sostiene le associazioni sportive liguri aderenti al Comitato
Italiano Paralimpico impegnate con i propri  atleti  e/o  le  proprie
squadre in attivita' di livello nazionale e/o internazionale, con  un
Fondo ad esse destinato quantificato in euro 100.000,00. 
  2. La  Giunta  regionale  definisce  con  proprio  provvedimento  i
criteri e le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con  le
risorse allocate alla Missione 6 «Politiche giovanili, sport e  tempo
libero»,  Programma  1  «Sport  e  tempo  libero»,  Titolo  1  «Spese
correnti» del bilancio di previsione 2020-2022. Agli  oneri  per  gli
esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.