Art. 12 Modifica alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41. Riordino del Servizio sanitario regionale 1. Dopo l'art. 46 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: «Art. 46-bis (Partecipazione dei medici in formazione specialistica alle attivita' assistenziali). - 1. La formazione del medico specializzando implica la partecipazione guidata alle attivita' mediche delle strutture sanitarie alle quali lo stesso e' stato assegnato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dagli ordinamenti didattici e sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal consiglio della scuola di specializzazione. 2. Le attivita' assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica sono individuate e tracciate in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale secondo i seguenti livelli: a) attivita' di appoggio: quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attivita'; b) attivita' di collaborazione: quando svolge direttamente procedure e attivita' assistenziali specifiche sotto il diretto controllo di personale medico strutturato; c) attivita' autonoma: quando svolge autonomamente specifici compiti che gli sono stati affidati, fermo restando che il tutor deve essere sempre disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento. 3. La graduale assunzione di compiti assistenziali e la commessa progressiva attribuzione di responsabilita', secondo quanto definito al comma 2, sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del consiglio della scuola, considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuali e i responsabili delle unita' operative nelle quali si svolge la formazione. Le attivita' svolte dal medico in formazione specialistica sono contemplate nei piani di attivita' della struttura nella quale si svolge la formazione. L'Universita' degli studi di Genova, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale definiscono le modalita' di sottoscrizione degli atti assistenziali compiuti dal medico in formazione specialistica nell'ambito del piano formativo. 4. Il medico specializzando puo' partecipare ad attivita' di ricerca, svolgendo attivita' specifiche in modo autonomo sotto la guida del responsabile della ricerca secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.».