Art. 12 
 
Modifica alla legge regionale 7 dicembre 2006, n.  41.  Riordino  del
                    Servizio sanitario regionale 
 
  1. Dopo l'art. 46 della legge regionale  n.  41/2006  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «Art. 46-bis (Partecipazione dei medici in formazione specialistica
alle  attivita'  assistenziali).  -  1.  La  formazione  del   medico
specializzando  implica  la  partecipazione  guidata  alle  attivita'
mediche delle strutture sanitarie  alle  quali  lo  stesso  e'  stato
assegnato,  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente   in
materia, dagli ordinamenti didattici e  sulla  base  dello  specifico
progetto  formativo  elaborato  dal   consiglio   della   scuola   di
specializzazione. 
  2. Le attivita'  assistenziali  svolte  dal  medico  in  formazione
specialistica  sono  individuate  e   tracciate   in   relazione   al
progressivo grado di autonomia  operativa  e  decisionale  secondo  i
seguenti livelli: 
    a) attivita' di appoggio:  quando  assiste  il  personale  medico
strutturato nello svolgimento delle sue attivita'; 
    b)  attivita'  di  collaborazione:  quando  svolge   direttamente
procedure e  attivita'  assistenziali  specifiche  sotto  il  diretto
controllo di personale medico strutturato; 
    c) attivita'  autonoma:  quando  svolge  autonomamente  specifici
compiti che gli sono stati affidati, fermo restando che il tutor deve
essere  sempre  disponibile  per  la  consultazione   e   l'eventuale
tempestivo intervento. 
  3. La graduale assunzione di compiti assistenziali  e  la  commessa
progressiva attribuzione di responsabilita', secondo quanto  definito
al comma 2, sono oggetto di indirizzo  e  valutazione  da  parte  del
consiglio della scuola, considerate le proposte definite d'intesa tra
i medici  in  formazione  specialistica,  i  tutor  individuali  e  i
responsabili  delle  unita'  operative  nelle  quali  si  svolge   la
formazione.  Le   attivita'   svolte   dal   medico   in   formazione
specialistica sono contemplate nei piani di attivita' della struttura
nella quale si svolge la formazione.  L'Universita'  degli  studi  di
Genova, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,  gli
enti e le aziende del Servizio  sanitario  regionale  definiscono  le
modalita' di sottoscrizione degli  atti  assistenziali  compiuti  dal
medico in formazione specialistica nell'ambito del piano formativo. 
  4. Il  medico  specializzando  puo'  partecipare  ad  attivita'  di
ricerca, svolgendo attivita' specifiche in  modo  autonomo  sotto  la
guida del responsabile della ricerca secondo  le  modalita'  previste
dalla normativa vigente.».