Art. 14 Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33. Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale. 1. Il titolo della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti (PRIIMT)». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente: «2-bis. La Regione, al fine di definire le strategie e le azioni per il miglioramento dell'assetto delle infrastrutture, per lo sviluppo sostenibile della mobilita' e per l'efficientamento del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, si dota del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti (PRIIMT), disciplinato al Capo VI-bis.». 3. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) la parola: «piano», e' sostituita dalla seguente: «programma»; b) dopo le parole: «regionale dei trasporti», sono inserite le seguenti: «all'interno del PRIIMT di cui al Capo VI-bis»; c) alla fine della lettera b), sono aggiunte le parole: «, nonche' degli indirizzi per la programmazione del servizio di trasporto ferroviario regionale e locale di competenza della Regione Liguria, da emanarsi con deliberazione della Giunta regionale». 4. Al comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «aggiudicatario del servizio», sono inserite le seguenti: «, individuato ai sensi del comma 1,». 5. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «ad evidenza pubblica», sono soppresse e dopo le parole: «di trasporto», sono inserite le seguenti: «previste dalla normativa comunitaria e statale». 6. Dopo il Capo VI della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: «Capo VI-bis (Disciplina del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti (PRIIMT). Art. 29-bis (Oggetto, finalita' e contenuti del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti). - 1. Il Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti, di seguito PRIIMT, costituisce lo strumento strategico di indirizzo e coordinamento per la politica regionale avente ad oggetto l'assetto delle infrastrutture, lo sviluppo sostenibile della mobilita' e l'efficientamento del sistema del trasporto pubblico regionale e locale. 2. Il PRIIMT, in coerenza con le previsioni del Piano Territoriale Regionale (PTR) di cui agli articoli 8 e seguenti della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' con gli atti regionali di pianificazione e di programmazione economico-finanziaria, fra cui quelli in materia di portualita', di aeroportualita' e di servizi di trasporto pubblico regionale e locale, persegue le seguenti finalita': a) definire gli obiettivi e le azioni strategiche volti a superare le condizioni di carenza strutturale e funzionale dell'assetto delle infrastrutture liguri, promuovendo l'integrazione delle politiche regionali in materia, rispetto alle iniziative infrastrutturali strategiche di interesse comunitario e nazionale, nonche' rispetto agli interventi di competenza dei gestori delle infrastrutture, dell'ANAS e degli enti locali; b) migliorare le condizioni di connettivita' con le altre regioni e con i Paesi europei per perseguire la competitivita' e lo sviluppo socio-economico, anche mediante lo sviluppo della rete delle piste ciclabili regionali in connessione con gli altri sistemi di trasporto pubblico; c) potenziare le condizioni di accessibilita' del territorio e di riassetto del sistema delle infrastrutture, con particolare riguardo alle situazioni di criticita', attraverso azioni di integrazione e coordinamento con le reti infrastrutturali di competenza statale e con quelle di competenza regionale e locale, per conseguire migliori condizioni di vivibilita' per i cittadini, anche mediante elaborazione di piani di mobilita' alternativa; d) realizzare una rete integrata ed efficiente di infrastrutture e servizi per la mobilita' sostenibile di persone e di merci mediante lo sviluppo dell'integrazione modale, l'uso di piattaforme informative digitali, nonche' mediante il consolidamento di piattaforme logistiche oltre appennino correlate al sistema della portualita' commerciale; e) efficientare i costi esterni del sistema dei servizi del trasporto pubblico regionale e locale, anche mediante il riequilibrio e l'integrazione delle modalita' di trasporto, lo sviluppo della rete ferroviaria, la promozione dell'uso dei mezzi pubblici e di mobilita' condivisa e la realizzazione di migliori condizioni di sicurezza e di qualita', nonche' la diffusione delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione e la promozione di interventi di ricerca e innovazione per incrementare la qualita' del sistema complessivo della mobilita' e dei trasporti. 3. Il PRIIMT si compone: a) del quadro conoscitivo aggiornato relativo all'assetto delle infrastrutture ferroviarie, stradali, autostradali ed aeroportuali, della ciclabilita', delle infrastrutture intermodali e per la logistica e relativo alla domanda di mobilita' e dell'offerta dei servizi, a tal fine utilizzando il cruscotto informativo regionale di cui al comma 4; b) della definizione degli obiettivi strategici e delle tipologie di azioni di intervento da attuare, individuando i risultati attesi, i relativi indicatori, nonche' i criteri di assegnazione delle risorse regionali; c) dell'individuazione degli interventi di coordinamento e di integrazione delle politiche regionali sulla mobilita' e sui trasporti da promuovere in relazione agli atti di programmazione comunitaria, statale e locale; d) delle linee strategiche e degli indirizzi per orientare gli atti di programmazione e pianificazione degli enti di area vasta, dei comuni, delle autorita' di sistema portuale e degli altri enti pubblici e privati di gestione; e) dell'individuazione del quadro delle risorse attivabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi strategici e l'attuazione delle azioni a tal fine necessarie. 4. Al fine di disporre di un quadro conoscitivo aggiornato delle opere infrastrutturali strategiche in corso di realizzazione, di progettazione o di programmazione da parte di amministrazioni ed enti statali e locali e dei relativi strumenti economico-finanziari, nonche' di monitorare il rispettivo stato di avanzamento e le situazioni di eventuale criticita', e' predisposto dalle strutture regionali competenti il "cruscotto informativo regionale", consultabile da parte di terzi, avvalendosi anche dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di cui agli articoli 3 e seguenti della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della regione per la trasparenza e la qualita' degli appalti e delle concessioni) e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 29-ter (Procedimento di formazione del PRIIMT). - 1. La Giunta regionale, previa informativa alla competente commissione consiliare, approva il documento propedeutico del progetto di piano, comprensivo del rapporto preliminare da trasmettere per l'avvio della procedura di VAS, ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica - VAS e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38. Disciplina della Valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il progetto del PRIIMT e' elaborato sulla base del documento propedeutico, tenuto conto degli esiti della fase di consultazione effettuata sul rapporto preliminare ed e' comprensivo del rapporto ambientale di cui alla legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il progetto di PRIIMT e' adottato dalla Giunta regionale e dell'avvenuta adozione e' data pubblicita', anche ai fini della procedura di VAS di cui all'art. 9, comma 4 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, contenente l'indicazione della data in cui i relativi atti sono resi consultabili nel sito informatico regionale, da pubblicarsi entro dieci giorni dalla data di adozione del progetto. Entro il termine di sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria dell'avviso, chiunque puo' presentare osservazioni alla Regione. 4. Entro novanta giorni dalla pronuncia motivata di cui all'art. 10, comma 2 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale formula la proposta di approvazione del PRIIMT al Consiglio regionale, comprensiva della verifica di ottemperanza alle prescrizioni apposte in sede di pronuncia di VAS. 5. Il PRIIMT, comprensivo della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio previsti dalla procedura di VAS, e' approvato con deliberazione del Consiglio regionale entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento della proposta. 6. La deliberazione di approvazione del PRIIMT, con i relativi elaborati, e' pubblicata nel sito informatico della Regione e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, unitamente al relativo elaborato di sintesi. 7. Le varianti al PRIIMT diverse dalle modifiche rientranti nel campo di applicazione dell'aggiornamento di cui all'art. 29-quater sono assoggettate alla procedura di cui al presente articolo. 8. Il PRIIMT entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della relativa deliberazione di approvazione. Art. 29-quater (Attuazione, monitoraggio e aggiornamento del PRIIMT). - 1. Per assicurare l'attuazione del PRIIMT, la Giunta regionale, di norma ogni biennio, approva il programma delle azioni di intervento, corredato da eventuali aggiornamenti, definendo le relative modalita', la tempistica e, in particolare, le opere prioritarie da promuovere, anche mediante stipula di protocolli di intesa con le amministrazioni e gli enti interessati, ed individuando, per le opere di cui sia previsto il cofinanziamento da parte della Regione, le risorse a tal fine necessarie, in coerenza con il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), con la relativa Nota di aggiornamento, con il bilancio di previsione e con i documenti di programmazione di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni. 2. La Giunta regionale, anche al fine dell'aggiornamento della programmazione di cui al comma 1, approva il documento di monitoraggio del PRIIMT, elaborato in attuazione delle misure previste nel piano di monitoraggio valutato in sede di procedura di VAS e con l'utilizzo del cruscotto informativo regionale delle opere strategiche di cui all'art. 29-bis, comma 4. Tale documento prevede: a) le variazioni piu' rilevanti intervenute nel quadro conoscitivo di riferimento; b) lo stato di attuazione del PRIIMT, con particolare riferimento alle azioni di intervento e alle opere programmate nell'anno precedente attraverso il DEFR; c) i risultati dell'attuazione del PRIIMT con riferimento agli specifici obiettivi in programma, alle azioni di intervento, alle opere prioritarie previste e alle risorse a tal fine individuate. Art. 29-quinquies (Disciplina transitoria per la concessione di contributi per interventi di miglioramento, riassetto e messa in sicurezza delle infrastrutture). - 1. Nelle more dell'approvazione del PRIIMT la Regione concede ai comuni, alla Citta' Metropolitana di Genova e alle province contributi per la realizzazione delle seguenti categorie di interventi: a) miglioramento funzionale, ammodernamento, riassetto e messa in sicurezza delle infrastrutture per la viabilita' veicolare, pedonale e ciclabile, ivi comprese le relative opere d'arte, realizzazione e potenziamento di aree destinate a parcheggi pubblici, nonche' di marciapiedi e di spazi pubblici funzionali all'accessibilita' ai servizi di trasporto pubblico, con particolare riferimento alle persone con mobilita' ridotta, ricadenti nelle zone sia urbane sia extraurbane; b) miglioramento delle condizioni della mobilita' e della circolazione nelle aree urbane ed extraurbane, in vista di una piu' efficace integrazione tra le diverse modalita' di trasporto pubblico. 2. La Giunta regionale, con deliberazione da assumersi entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base delle esigenze e priorita' di intervento, nonche' delle criticita' infrastrutturali presenti sul territorio, e tenuto conto delle risorse economico-finanziarie disponibili a bilancio, definisce le priorita', i requisiti, i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi relativi agli interventi previsti nel comma 1. Tale deliberazione e' pubblicata nel sito web istituzionale della Regione. 3. Con successivo provvedimento, da assumere entro il termine di novanta giorni dalla presentazione delle domande, i contributi sono concessi sulla base di apposita graduatoria approvata in conformita' a quanto stabilito nella deliberazione di cui al comma 2.». 7. Dopo il comma 3 dell'art. 30 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente: «3-bis. I procedimenti di concessione dei contributi gia' perfezionati in applicazione delle leggi regionali abrogate ai sensi delle lettere b-bis), b-ter) e i-bis) del comma 1 dell'art. 32 e di cui siano state impegnate le relative somme alla data del 31 dicembre 2019 restano regolati dalla disciplina ivi stabilita.». 8. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite le seguenti: «b-bis) legge regionale 7 aprile 1995, n. 26 (Interventi per il potenziamento a fini turistici e sportivi degli Aeroporti di Villanova d'Albenga e di Luni-Sarzana); b-ter) legge regionale 22 marzo 1996, n. 14 (Iniziative e interventi sulla viabilita' minore di particolare interesse);». 9. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserita la seguente: «i-bis) legge regionale 25 luglio 2008, n. 25 (Disposizioni per la promozione e il finanziamento dei Programmi integrati per la mobilita' - P.I.M.), con esclusione dell'art. 7 (Fondo regionale per lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilita' urbana);».