Art. 14 
 
Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n.  33.  Riforma  del
  sistema di trasporto pubblico regionale e locale. 
 
  1.  Il  titolo  della  legge  regionale  n.  33/2013  e  successive
modificazioni  ed   integrazioni,   e'   sostituito   dal   seguente:
«Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale  e  locale  e
del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilita' e
dei trasporti (PRIIMT)». 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n.  33/2013  e
successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. La Regione, al fine di definire le strategie  e  le  azioni
per  il  miglioramento  dell'assetto  delle  infrastrutture,  per  lo
sviluppo sostenibile della  mobilita'  e  per  l'efficientamento  del
sistema del trasporto pubblico regionale e locale, si dota del  Piano
regionale integrato  delle  infrastrutture,  della  mobilita'  e  dei
trasporti (PRIIMT), disciplinato al Capo VI-bis.». 
  3. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n.
33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le
seguenti modifiche: 
    a) la parola: «piano», e' sostituita dalla seguente: «programma»; 
    b) dopo le parole: «regionale dei trasporti»,  sono  inserite  le
seguenti: «all'interno del PRIIMT di cui al Capo VI-bis»; 
    c) alla fine della  lettera  b),  sono  aggiunte  le  parole:  «,
nonche'  degli  indirizzi  per  la  programmazione  del  servizio  di
trasporto ferroviario regionale e locale di competenza della  Regione
Liguria, da emanarsi con deliberazione della Giunta regionale». 
  4. Al comma 5 dell'art. 14  della  legge  regionale  n.  33/2013  e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,   dopo   le   parole:
«aggiudicatario  del  servizio»,  sono  inserite  le   seguenti:   «,
individuato ai sensi del comma 1,». 
  5. Al comma 1 dell'art. 16  della  legge  regionale  n.  33/2013  e
successive modificazioni ed integrazioni,  le  parole:  «ad  evidenza
pubblica», sono soppresse e dopo  le  parole:  «di  trasporto»,  sono
inserite  le  seguenti:  «previste  dalla  normativa  comunitaria   e
statale». 
  6. Dopo il Capo VI della legge regionale n.  33/2013  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «Capo  VI-bis  (Disciplina  del  Piano  regionale  integrato  delle
infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti (PRIIMT). 
  Art. 29-bis (Oggetto, finalita' e  contenuti  del  Piano  regionale
integrato delle infrastrutture, della mobilita' e dei  trasporti).  -
1. Il Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilita'
e  dei  trasporti,  di  seguito  PRIIMT,  costituisce  lo   strumento
strategico di indirizzo e coordinamento  per  la  politica  regionale
avente  ad  oggetto  l'assetto  delle  infrastrutture,  lo   sviluppo
sostenibile della  mobilita'  e  l'efficientamento  del  sistema  del
trasporto pubblico regionale e locale. 
  2. Il PRIIMT, in coerenza con le previsioni del Piano  Territoriale
Regionale (PTR) di  cui  agli  articoli  8  e  seguenti  della  legge
regionale 4 settembre 1997, n. 36  (Legge  urbanistica  regionale)  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  con  gli  atti
regionali     di     pianificazione     e      di      programmazione
economico-finanziaria, fra cui quelli in materia di  portualita',  di
aeroportualita' e  di  servizi  di  trasporto  pubblico  regionale  e
locale, persegue le seguenti finalita': 
    a) definire  gli  obiettivi  e  le  azioni  strategiche  volti  a
superare  le  condizioni  di   carenza   strutturale   e   funzionale
dell'assetto delle infrastrutture liguri, promuovendo  l'integrazione
delle  politiche  regionali  in  materia,  rispetto  alle  iniziative
infrastrutturali strategiche di interesse  comunitario  e  nazionale,
nonche' rispetto agli interventi  di  competenza  dei  gestori  delle
infrastrutture, dell'ANAS e degli enti locali; 
    b) migliorare le condizioni di connettivita' con le altre regioni
e con i Paesi europei per perseguire la competitivita' e lo  sviluppo
socio-economico, anche mediante lo sviluppo della  rete  delle  piste
ciclabili regionali in connessione con gli altri sistemi di trasporto
pubblico; 
    c) potenziare le condizioni di accessibilita' del territorio e di
riassetto del sistema delle infrastrutture, con particolare  riguardo
alle situazioni di criticita', attraverso azioni  di  integrazione  e
coordinamento con le reti infrastrutturali di  competenza  statale  e
con quelle di competenza regionale e locale, per conseguire  migliori
condizioni  di  vivibilita'   per   i   cittadini,   anche   mediante
elaborazione di piani di mobilita' alternativa; 
    d) realizzare una rete integrata ed efficiente di  infrastrutture
e servizi per la mobilita' sostenibile di persone e di merci mediante
lo  sviluppo   dell'integrazione   modale,   l'uso   di   piattaforme
informative  digitali,  nonche'   mediante   il   consolidamento   di
piattaforme logistiche oltre appennino  correlate  al  sistema  della
portualita' commerciale; 
    e) efficientare i costi  esterni  del  sistema  dei  servizi  del
trasporto pubblico regionale e locale, anche mediante il riequilibrio
e l'integrazione delle modalita' di trasporto, lo sviluppo della rete
ferroviaria, la promozione dell'uso dei mezzi pubblici e di mobilita'
condivisa e la realizzazione di migliori condizioni di sicurezza e di
qualita', nonche' la diffusione delle tecnologie per l'informazione e
la  comunicazione  e  la  promozione  di  interventi  di  ricerca   e
innovazione per incrementare  la  qualita'  del  sistema  complessivo
della mobilita' e dei trasporti. 
  3. Il PRIIMT si compone: 
    a) del quadro conoscitivo aggiornato relativo  all'assetto  delle
infrastrutture ferroviarie, stradali, autostradali  ed  aeroportuali,
della  ciclabilita',  delle  infrastrutture  intermodali  e  per   la
logistica e relativo alla domanda di  mobilita'  e  dell'offerta  dei
servizi, a tal fine utilizzando il cruscotto informativo regionale di
cui al comma 4; 
    b) della definizione degli obiettivi strategici e delle tipologie
di azioni di intervento da attuare, individuando i risultati  attesi,
i relativi  indicatori,  nonche'  i  criteri  di  assegnazione  delle
risorse regionali; 
    c) dell'individuazione degli interventi  di  coordinamento  e  di
integrazione  delle  politiche  regionali  sulla  mobilita'   e   sui
trasporti da promuovere in  relazione  agli  atti  di  programmazione
comunitaria, statale e locale; 
    d) delle linee strategiche e degli indirizzi  per  orientare  gli
atti di programmazione e pianificazione degli enti di area vasta, dei
comuni, delle autorita'  di  sistema  portuale  e  degli  altri  enti
pubblici e privati di gestione; 
    e) dell'individuazione del quadro delle  risorse  attivabili  per
assicurare   il   raggiungimento   degli   obiettivi   strategici   e
l'attuazione delle azioni a tal fine necessarie. 
  4. Al fine di disporre di un quadro  conoscitivo  aggiornato  delle
opere infrastrutturali strategiche  in  corso  di  realizzazione,  di
progettazione o di programmazione da parte di amministrazioni ed enti
statali e  locali  e  dei  relativi  strumenti  economico-finanziari,
nonche' di  monitorare  il  rispettivo  stato  di  avanzamento  e  le
situazioni di eventuale criticita', e'  predisposto  dalle  strutture
regionali   competenti   il   "cruscotto   informativo    regionale",
consultabile da parte di terzi, avvalendosi  anche  dell'Osservatorio
regionale dei contratti pubblici di cui agli articoli  3  e  seguenti
della legge regionale 13 agosto 2007,  n.  31  (Organizzazione  della
regione per la trasparenza  e  la  qualita'  degli  appalti  e  delle
concessioni) e successive modificazioni ed integrazioni. 
  Art. 29-ter (Procedimento di formazione del PRIIMT). - 1. La Giunta
regionale, previa informativa alla competente commissione consiliare,
approva il documento propedeutico del progetto di piano,  comprensivo
del rapporto preliminare da trasmettere per l'avvio  della  procedura
di VAS, ai  sensi  della  legge  regionale  10  agosto  2012,  n.  32
(Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica - VAS e
modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998,  n.  38.  Disciplina
della Valutazione di impatto ambientale) e  successive  modificazioni
ed integrazioni. 
  2. Il progetto del PRIIMT e' elaborato  sulla  base  del  documento
propedeutico, tenuto conto degli esiti della  fase  di  consultazione
effettuata sul rapporto preliminare ed e'  comprensivo  del  rapporto
ambientale di cui  alla  legge  regionale  n.  32/2012  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  3. Il progetto di PRIIMT  e'  adottato  dalla  Giunta  regionale  e
dell'avvenuta adozione e'  data  pubblicita',  anche  ai  fini  della
procedura di VAS di cui all'art. 9, comma 4 della legge regionale  n.
32/2012 e successive modificazioni ed integrazioni,  mediante  avviso
nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Liguria,   contenente
l'indicazione  della  data  in  cui  i  relativi   atti   sono   resi
consultabili nel sito informatico  regionale,  da  pubblicarsi  entro
dieci giorni dalla data di adozione del progetto. Entro il termine di
sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data  di  pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria dell'avviso,  chiunque
puo' presentare osservazioni alla Regione. 
  4. Entro novanta giorni dalla pronuncia motivata  di  cui  all'art.
10,  comma  2  della  legge  regionale  n.   32/2012   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  la  Giunta  regionale  formula   la
proposta  di  approvazione  del  PRIIMT   al   Consiglio   regionale,
comprensiva della verifica di ottemperanza alle prescrizioni  apposte
in sede di pronuncia di VAS. 
  5. Il PRIIMT, comprensivo della  dichiarazione  di  sintesi  e  del
piano di monitoraggio previsti dalla procedura di VAS,  e'  approvato
con deliberazione del Consiglio regionale entro i successivi sessanta
giorni dal ricevimento della proposta. 
  6. La deliberazione di approvazione  del  PRIIMT,  con  i  relativi
elaborati, e' pubblicata nel sito informatico della  Regione  e,  per
estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria,  unitamente
al relativo elaborato di sintesi. 
  7. Le varianti al PRIIMT diverse  dalle  modifiche  rientranti  nel
campo di applicazione dell'aggiornamento di  cui  all'art.  29-quater
sono assoggettate alla procedura di cui al presente articolo. 
  8. Il PRIIMT entra  in  vigore  dalla  data  di  pubblicazione  nel
Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Liguria   della   relativa
deliberazione di approvazione. 
  Art.  29-quater  (Attuazione,  monitoraggio  e  aggiornamento   del
PRIIMT). - 1. Per  assicurare  l'attuazione  del  PRIIMT,  la  Giunta
regionale, di norma ogni biennio, approva il programma  delle  azioni
di intervento, corredato da  eventuali  aggiornamenti,  definendo  le
relative  modalita',  la  tempistica  e,  in  particolare,  le  opere
prioritarie da promuovere, anche mediante stipula  di  protocolli  di
intesa  con  le  amministrazioni   e   gli   enti   interessati,   ed
individuando, per le opere di cui sia previsto il cofinanziamento  da
parte della Regione, le risorse a tal fine  necessarie,  in  coerenza
con il Documento di Economia  e  Finanza  Regionale  (DEFR),  con  la
relativa Nota di aggiornamento, con il bilancio di previsione e con i
documenti  di  programmazione  di  cui  all'art.   21   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti  pubblici)  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  2. La Giunta regionale,  anche  al  fine  dell'aggiornamento  della
programmazione  di  cui  al  comma  1,  approva   il   documento   di
monitoraggio  del  PRIIMT,  elaborato  in  attuazione  delle   misure
previste nel piano di monitoraggio valutato in sede di  procedura  di
VAS e con l'utilizzo del cruscotto informativo regionale delle  opere
strategiche di cui all'art. 29-bis, comma 4. Tale documento prevede: 
    a)  le  variazioni  piu'   rilevanti   intervenute   nel   quadro
conoscitivo di riferimento; 
    b) lo stato di attuazione del PRIIMT, con particolare riferimento
alle  azioni  di  intervento  e  alle  opere  programmate   nell'anno
precedente attraverso il DEFR; 
    c) i risultati dell'attuazione del PRIIMT  con  riferimento  agli
specifici obiettivi in programma, alle  azioni  di  intervento,  alle
opere prioritarie previste e alle risorse a tal fine individuate. 
  Art. 29-quinquies (Disciplina transitoria  per  la  concessione  di
contributi per interventi di  miglioramento,  riassetto  e  messa  in
sicurezza delle infrastrutture). - 1.  Nelle  more  dell'approvazione
del PRIIMT la Regione concede ai comuni, alla Citta' Metropolitana di
Genova e alle province contributi per la realizzazione delle seguenti
categorie di interventi: 
    a) miglioramento funzionale, ammodernamento, riassetto e messa in
sicurezza delle infrastrutture per la viabilita' veicolare,  pedonale
e ciclabile, ivi comprese le relative opere d'arte,  realizzazione  e
potenziamento di aree destinate  a  parcheggi  pubblici,  nonche'  di
marciapiedi e di  spazi  pubblici  funzionali  all'accessibilita'  ai
servizi di  trasporto  pubblico,  con  particolare  riferimento  alle
persone con mobilita' ridotta, ricadenti nelle zone  sia  urbane  sia
extraurbane; 
    b)  miglioramento  delle  condizioni  della  mobilita'  e   della
circolazione nelle aree urbane ed extraurbane, in vista di  una  piu'
efficace integrazione tra le diverse modalita' di trasporto pubblico. 
  2. La Giunta regionale, con deliberazione da assumersi entro il  31
marzo di  ogni  anno,  sulla  base  delle  esigenze  e  priorita'  di
intervento, nonche' delle criticita'  infrastrutturali  presenti  sul
territorio,  e  tenuto  conto  delle  risorse   economico-finanziarie
disponibili a  bilancio,  definisce  le  priorita',  i  requisiti,  i
criteri e le modalita' per la  concessione  dei  contributi  relativi
agli  interventi  previsti  nel  comma  1.  Tale   deliberazione   e'
pubblicata nel sito web istituzionale della Regione. 
  3. Con successivo provvedimento, da assumere entro  il  termine  di
novanta giorni dalla presentazione delle domande, i  contributi  sono
concessi sulla base di apposita graduatoria approvata in  conformita'
a quanto stabilito nella deliberazione di cui al comma 2.». 
  7. Dopo il comma 3 dell'art. 30 della legge regionale n. 33/2013  e
successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis.  I  procedimenti  di  concessione   dei   contributi   gia'
perfezionati in applicazione delle leggi regionali abrogate ai  sensi
delle lettere b-bis), b-ter) e i-bis) del comma 1 dell'art. 32  e  di
cui siano state impegnate le relative somme alla data del 31 dicembre
2019 restano regolati dalla disciplina ivi stabilita.». 
  8. Dopo la  lettera  b)  del  comma  1  dell'art.  32  della  legge
regionale n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, sono
inserite le seguenti: 
  «b-bis) legge regionale 7 aprile 1995, n.  26  (Interventi  per  il
potenziamento  a  fini  turistici  e  sportivi  degli  Aeroporti   di
Villanova d'Albenga e di Luni-Sarzana); 
  b-ter)  legge  regionale  22  marzo  1996,  n.  14  (Iniziative   e
interventi sulla viabilita' minore di particolare interesse);». 
  9. Dopo la  lettera  i)  del  comma  1  dell'art.  32  della  legge
regionale n. 33/2013 e successive modificazioni ed  integrazioni,  e'
inserita la seguente: 
  «i-bis) legge regionale 25 luglio 2008, n. 25 (Disposizioni per  la
promozione  e  il  finanziamento  dei  Programmi  integrati  per   la
mobilita' - P.I.M.), con esclusione dell'art. 7 (Fondo regionale  per
lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilita' urbana);».