Art. 15 Norma per la copertura finanziaria dell'art. 14 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 29-bis della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, come introdotto dall'art. 14 della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilita'», Programma 2 «Trasporto pubblico locale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'art. 29-bis della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, come introdotto dall'art. 14 della presente legge, quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 8 «Statistica e sistemi informativi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 29-quinquies della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, come introdotto dall'art. 14 della presente legge, quantificati in euro 282.404,14 per l'anno 2020, in euro 307.425,29 per l'anno 2021, in euro 325.025,03 per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilita'», Programma 5 «Viabilita' e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.