Art. 15 
 
           Norma per la copertura finanziaria dell'art. 14 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'applicazione  dell'art.  29-bis  della
legge  regionale   n.   33/2013   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, come introdotto  dall'art.  14  della  presente  legge,
quantificati in euro 10.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte  con  le
risorse  allocate  alla  Missione  10  «Trasporti  e   diritto   alla
mobilita'», Programma 2 «Trasporto pubblico locale», Titolo 1  «Spese
correnti» del bilancio di previsione 2020-2022. Agli  oneri  per  gli
esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  comma  4  dell'art.
29-bis della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni ed
integrazioni, come introdotto  dall'art.  14  della  presente  legge,
quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020, 2021
e 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 «Servizi
istituzionali, generali e di gestione»,  Programma  8  «Statistica  e
sistemi informativi», Titolo  1  «Spese  correnti»  del  bilancio  di
previsione 2020-2022. Agli  oneri  per  gli  esercizi  successivi  si
provvede con i relativi bilanci. 
  3. Agli oneri derivanti  dall'applicazione  dell'art.  29-quinquies
della legge  regionale  n.  33/2013  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, come introdotto  dall'art.  14  della  presente  legge,
quantificati in euro 282.404,14 per l'anno 2020, in  euro  307.425,29
per l'anno 2021, in euro 325.025,03 per l'anno 2022, si fa fronte con
le risorse allocate  alla  Missione  10  «Trasporti  e  diritto  alla
mobilita'»,  Programma  5  «Viabilita'  e  infrastrutture  stradali»,
Titolo 2  «Spese  in  conto  capitale»  del  bilancio  di  previsione
2020-2022. Agli oneri per gli esercizi  successivi  si  provvede  con
legge di bilancio.