Art. 16 Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1. Testo unico in materia di commercio 1. Alla parte 1 - Condizioni urbanistico-territoriali per la localizzazione di Grandi Strutture di Vendita dell'Allegato A della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al punto 1) Edifici esistenti gia' utilizzati per attivita' commerciali ed aree produttive in ambito urbano, dismesse o in via di riconversione per usi urbani compatibili con le funzioni commerciali, nella colonna Condizioni escludenti, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «velocita' di scorrimento.», sono aggiunte le seguenti: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 110-bis della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni.»; b) al punto 2) Edifici produttivi e complessi produttivi in ambito urbano, gia' utilizzati per funzioni produttive e commerciali, nella colonna Condizioni escludenti, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «velocita' di scorrimento.», sono aggiunte le seguenti: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 110-bis della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni»; c) al punto 3) Aree produttive urbanizzate dismesse o infrastrutture dismesse da riconvertire per usi urbani o produttivi, nella colonna Condizioni escludenti, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «velocita' di scorrimento.», sono aggiunte le seguenti: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 110-bis della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.»; d) al punto 4) Edifici e aree comprese in insediamenti produttivi esistenti con funzioni commerciali in esercizio, nella colonna Condizioni escludenti, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «velocita' di scorrimento.», sono aggiunte le seguenti: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 110-bis della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.».