Art. 16 
 
Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1. Testo  unico  in
                        materia di commercio 
 
  1.  Alla  parte 1  -  Condizioni  urbanistico-territoriali  per  la
localizzazione di Grandi Strutture di Vendita dell'Allegato  A  della
legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al punto 1) Edifici esistenti gia'  utilizzati  per  attivita'
commerciali ed aree produttive in ambito urbano, dismesse o in via di
riconversione per usi urbani compatibili con le funzioni commerciali,
nella colonna Condizioni escludenti, alla  fine  del  primo  periodo,
dopo  le  parole:  «velocita'  di  scorrimento.»,  sono  aggiunte  le
seguenti: «Sono fatte salve le disposizioni di cui  all'art.  110-bis
della legge regionale  21  giugno  1999,  n.  18  (Adeguamento  delle
discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in  materia
di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive  modificazioni
ed integrazioni.»; 
    b) al punto 2)  Edifici  produttivi  e  complessi  produttivi  in
ambito urbano, gia' utilizzati per funzioni produttive e commerciali,
nella colonna Condizioni escludenti, alla  fine  del  primo  periodo,
dopo  le  parole:  «velocita'  di  scorrimento.»,  sono  aggiunte  le
seguenti: «Sono fatte salve le disposizioni di cui  all'art.  110-bis
della legge  regionale  n.  18/1999  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni»; 
    c)  al  punto  3)  Aree   produttive   urbanizzate   dismesse   o
infrastrutture dismesse da riconvertire per usi urbani o  produttivi,
nella colonna Condizioni escludenti, alla  fine  del  primo  periodo,
dopo  le  parole:  «velocita'  di  scorrimento.»,  sono  aggiunte  le
seguenti: «Sono fatte salve le disposizioni di cui  all'art.  110-bis
della legge  regionale  n.  18/1999  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.»; 
    d) al punto 4) Edifici e aree comprese in insediamenti produttivi
esistenti  con  funzioni  commerciali  in  esercizio,  nella  colonna
Condizioni escludenti, alla fine del primo periodo, dopo  le  parole:
«velocita' di scorrimento.», sono aggiunte le seguenti:  «Sono  fatte
salve le disposizioni di cui all'art. 110-bis della  legge  regionale
n. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.».