Art. 18 
 
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre  2016,  n.  34.  Legge  di
  stabilita' della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017. 
 
  1. All'art.  4  della  legge  regionale  n.  34/2016  e  successive
modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 14 e' sostituito dal seguente: 
    «14.  La  Giunta  regionale,  sentite  le  parti  sociali  e   le
componenti della societa' regionale, approva un  Programma  triennale
per l'impiego del Fondo da sottoporre all'approvazione del  Consiglio
regionale.»; 
    b) alla fine del comma 15 sono aggiunte le parole: «La  relazione
deve  prevedere  l'indicazione  degli  interventi  e   dei   progetti
finanziati per ciascuna linea di intervento, specificando i tempi  di
attuazione  e  i   soggetti   coinvolti,   la   quantificazione   dei
finanziamenti concessi  ripartita  per  i  singoli  interventi  e  la
distribuzione nel territorio regionale delle risorse erogate, nonche'
le eventuali criticita' riscontrate e  l'indicazione  delle  proposte
per superarle.».