Art. 18 Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34. Legge di stabilita' della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017. 1. All'art. 4 della legge regionale n. 34/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 14 e' sostituito dal seguente: «14. La Giunta regionale, sentite le parti sociali e le componenti della societa' regionale, approva un Programma triennale per l'impiego del Fondo da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.»; b) alla fine del comma 15 sono aggiunte le parole: «La relazione deve prevedere l'indicazione degli interventi e dei progetti finanziati per ciascuna linea di intervento, specificando i tempi di attuazione e i soggetti coinvolti, la quantificazione dei finanziamenti concessi ripartita per i singoli interventi e la distribuzione nel territorio regionale delle risorse erogate, nonche' le eventuali criticita' riscontrate e l'indicazione delle proposte per superarle.».