Art. 20 Azioni per la promozione del riciclo dei rifiuti e del «plastic free» 1. La Regione Liguria, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione dei rifiuti e di economia circolare di cui alle direttive (UE) n. 2018/851 e n. 2018/852 e di riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente di cui alla direttiva (UE) n. 2019/904, promuove e sostiene iniziative «plastic free» dirette a favorire la riduzione della produzione e dell'utilizzo della plastica e il riciclo dei rifiuti, nonche' a prevenire l'abbandono dei rifiuti nell'ambiente, attraverso campagne informative volte a sensibilizzare i cittadini e gli altri soggetti interessati, con l'obiettivo di favorire comportamenti consapevoli e virtuosi che tutelino l'ambiente. 2. Al fine di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti per lo sviluppo dell'economia circolare, la Giunta regionale puo' promuovere, anche tramite accordi con altri enti o aziende pubbliche operanti nei settori interessati, iniziative di compensazione del conferimento della plastica con titoli di viaggio o altri incentivi anche a valere sul gettito del tributo di cui alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e successive modificazioni ed integrazioni, e sulle risorse di cui alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni. 3. La Giunta regionale puo' promuovere concorsi di idee al fine di individuare modalita' ulteriori e innovative di incentivazione del riciclo della plastica e dell'alluminio. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo, la Giunta regionale puo' promuovere accordi con le associazioni di gestori di stabilimenti balneari e i comuni interessati finalizzati all'abbandono dell'utilizzo di plastiche monouso negli stabilimenti balneari e azioni ed interventi mirati al recupero dei rifiuti in mare e sulle spiagge, nonche' la promozione di azioni di sensibilizzazione in tema di difesa dell'ambiente marino rivolte ai fruitori del litorale. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo, la Giunta regionale puo' promuovere accordi con associazioni di categoria, camere di commercio e i comuni interessati al fine di favorire la diffusione di azioni «plastic free» presso attivita' commerciali e industriali del territorio, che prevedano la riduzione delle plastiche e l'utilizzo di materiali biodegradabili e compostabili. 6. In attuazione degli accordi di cui ai commi 4 e 5, i comuni possono prevedere agevolazioni fiscali, con particolare riferimento alla TARI (tassa rifiuti), a beneficio dei soggetti che attuano le pratiche di prevenzione individuate. 7. La Giunta regionale definisce modalita' e criteri per la realizzazione delle azioni di promozione previste dal presente articolo e per la determinazione di misure compensative a favore dei comuni, fra cui il riconoscimento di priorita' e premialita' nell'attribuzione di contributi o altri vantaggi. 8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 50.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma l «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati in euro 50.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 2 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.