Art. 20 
 
          Azioni per la promozione del riciclo dei rifiuti 
                        e del «plastic free» 
 
  1. La Regione Liguria, al  fine  di  conseguire  gli  obiettivi  di
riduzione dei rifiuti e di economia circolare di cui  alle  direttive
(UE) n. 2018/851 e n.  2018/852  e  di  riduzione  dell'incidenza  di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente di cui alla  direttiva
(UE) n. 2019/904,  promuove  e  sostiene  iniziative  «plastic  free»
dirette a favorire la  riduzione  della  produzione  e  dell'utilizzo
della  plastica  e  il  riciclo  dei  rifiuti,  nonche'  a  prevenire
l'abbandono   dei   rifiuti   nell'ambiente,   attraverso    campagne
informative volte a sensibilizzare i cittadini e gli  altri  soggetti
interessati, con l'obiettivo di favorire comportamenti consapevoli  e
virtuosi che tutelino l'ambiente. 
  2. Al fine di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti per
lo  sviluppo  dell'economia  circolare,  la  Giunta  regionale   puo'
promuovere, anche tramite accordi con altri enti o aziende  pubbliche
operanti nei settori interessati,  iniziative  di  compensazione  del
conferimento della plastica con titoli di viaggio o  altri  incentivi
anche a valere sul gettito del tributo di cui alla legge regionale  3
luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per  il  deposito
in discarica  dei  rifiuti  solidi)  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e sulle risorse di cui alla legge regionale  21  giugno
1999, n.  18  (Adeguamento  delle  discipline  e  conferimento  delle
funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed
energia) e successive modificazioni ed integrazioni. 
  3. La Giunta regionale puo' promuovere concorsi di idee al fine  di
individuare modalita' ulteriori e innovative  di  incentivazione  del
riciclo della plastica e dell'alluminio. 
  4. Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo,  la  Giunta
regionale puo' promuovere accordi con le associazioni di  gestori  di
stabilimenti   balneari   e   i   comuni   interessati    finalizzati
all'abbandono dell'utilizzo di plastiche monouso  negli  stabilimenti
balneari e azioni ed interventi mirati al  recupero  dei  rifiuti  in
mare  e  sulle  spiagge,  nonche'  la   promozione   di   azioni   di
sensibilizzazione in tema di difesa dell'ambiente marino  rivolte  ai
fruitori del litorale. 
  5. Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo,  la  Giunta
regionale puo' promuovere  accordi  con  associazioni  di  categoria,
camere di commercio e i comuni interessati al  fine  di  favorire  la
diffusione di azioni «plastic free» presso  attivita'  commerciali  e
industriali  del  territorio,  che  prevedano  la   riduzione   delle
plastiche e l'utilizzo di materiali biodegradabili e compostabili. 
  6. In attuazione degli accordi di cui ai commi  4  e  5,  i  comuni
possono prevedere agevolazioni fiscali, con  particolare  riferimento
alla TARI (tassa rifiuti), a beneficio dei soggetti  che  attuano  le
pratiche di prevenzione individuate. 
  7. La  Giunta  regionale  definisce  modalita'  e  criteri  per  la
realizzazione  delle  azioni  di  promozione  previste  dal  presente
articolo e per la determinazione di misure compensative a favore  dei
comuni,  fra  cui  il  riconoscimento  di  priorita'  e   premialita'
nell'attribuzione di contributi o altri vantaggi. 
  8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati
in euro 50.000,00 per l'anno  2020,  si  fa  fronte  con  le  risorse
allocate alla  Missione  1  «Servizi  istituzionali,  generali  e  di
gestione»,  Programma  l  «Organi  istituzionali»,  Titolo  1  «Spese
correnti» del bilancio di previsione 2020-2022. Agli  oneri  per  gli
esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 
  9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati
in euro 50.000,00 per l'anno  2020,  si  fa  fronte  con  le  risorse
allocate  alla  Missione  9  «Sviluppo  sostenibile  e   tutela   del
territorio e dell'ambiente», Programma 2  «Tutela,  valorizzazione  e
recupero ambientale», Titolo  1  «Spese  correnti»  del  bilancio  di
previsione 2020-2022. Agli  oneri  per  gli  esercizi  successivi  si
provvede con legge di bilancio.