Art. 21 Contributo acquisto dispositivi di allarme «anti abbandono» 1. In fase di prima applicazione dell'obbligo previsto dall'art. 172, comma 1-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni, come introdotto dalla legge 1° ottobre 2018, n. 117 (Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi) e successive modificazioni ed integrazioni, ai soggetti residenti in Liguria con reddito imponibile complessivamente riferito al nucleo familiare fino a euro 28.000,00 aventi fiscalmente a carico bambini di eta' inferiore ai quattro anni, e' concesso un contributo per l'acquisto di dispositivi di allarme rispondenti alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122 (Regolamento di attuazione dell'art. 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di eta' inferiore ai quattro anni) acquistati nel periodo dal 2 ottobre 2019 fino al 30 settembre 2020. 2. Il contributo e' concesso con le modalita' e nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale e non e' cumulabile con altre agevolazioni previste dalla normativa statale. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, fino alla concorrenza di euro 400.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 1 «Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020-2022.