Art. 21 
 
             Contributo acquisto dispositivi di allarme 
                          «anti abbandono» 
 
  1. In fase di prima applicazione  dell'obbligo  previsto  dall'art.
172, comma 1-bis del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285
(Nuovo  codice  della   strada)   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, come introdotto dalla legge 1°  ottobre  2018,  n.  117
(Introduzione  dell'obbligo  di  installazione  di  dispositivi   per
prevenire l'abbandono di bambini nei  veicoli  chiusi)  e  successive
modificazioni ed integrazioni, ai soggetti residenti in  Liguria  con
reddito imponibile complessivamente riferito al nucleo familiare fino
a  euro  28.000,00  aventi  fiscalmente  a  carico  bambini  di  eta'
inferiore ai quattro anni, e' concesso un contributo  per  l'acquisto
di   dispositivi   di    allarme    rispondenti    alle    specifiche
tecnico-costruttive e funzionali stabilite dal decreto del  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  2  ottobre  2019,  n.   122
(Regolamento di attuazione  dell'art.  172  del  Nuovo  codice  della
strada in materia di dispositivi antiabbandono  di  bambini  di  eta'
inferiore ai quattro anni) acquistati nel periodo dal 2 ottobre  2019
fino al 30 settembre 2020. 
  2. Il  contributo  e'  concesso  con  le  modalita'  e  nei  limiti
stabiliti dalla Giunta  regionale  e  non  e'  cumulabile  con  altre
agevolazioni previste dalla normativa statale. 
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
fino alla concorrenza di euro  400.000,00  per  l'anno  2020,  si  fa
fronte con le risorse allocate alla  Missione  12  «Diritti  sociali,
politiche sociali e famiglia», Programma 1 «Interventi per l'infanzia
e i minori e per asili nido», Titolo 1 «Spese correnti» del  bilancio
di previsione 2020-2022.