Art. 22 
 
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29.  Disposizioni
  collegate alla legge di stabilita' per l'anno 2019. 
 
  1. All'art. 19  della  legge  regionale  n.  29/2018  e  successive
modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, le  parole:  «e  dei  comuni  gestori  delle  aree
protette della Liguria», sono sostituite  dalle  seguenti:  «e  degli
altri enti gestori delle aree protette della Liguria»; 
    b) alla lettera b) del comma 2, le parole: «alla copertura», sono
sostituite dalle seguenti: «all'anticipazione»; 
    c) la lettera b) del comma 3, e' sostituita dalla seguente: 
    «b) enti gestori delle aree  naturali  protette  ai  sensi  della
legge  regionale  22  febbraio  1995,  n.  12  (Riordino  delle  aree
protette) e successive modificazioni ed integrazioni  e  della  legge
regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela  e
valorizzazione della biodiversita')  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni»; 
    d) la lettera c) del comma 3, e' abrogata. 
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
quantificati in euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, si fa  fronte  con
le  risorse  allocate  alla  Missione  18  «Relazioni  con  le  altre
autonomie territoriali e locali», Programma 1 «Relazioni  finanziarie
con le altre autonomie territoriali», Titolo 1 «Spese  correnti»  del
bilancio  di  previsione  2020-2022.  Agli  oneri  per  gli  esercizi
successivi si provvede con legge di bilancio.