Art. 23 
 
Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008,  n.  10.  Disposizioni
  collegate alla legge finanziaria 2008. 
 
  1. All'art. 31  della  legge  regionale  n.  10/2008  e  successive
modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: 
    «8-bis. Dall'anno 2020 il termine di cui al comma 8 e' ridotto  a
diciotto mesi.»; 
    b) al comma 9, dopo  le  parole:  «comma  8»,  sono  inserite  le
seguenti: «e 8-bis».