Art. 23 Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10. Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008. 1. All'art. 31 della legge regionale n. 10/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. Dall'anno 2020 il termine di cui al comma 8 e' ridotto a diciotto mesi.»; b) al comma 9, dopo le parole: «comma 8», sono inserite le seguenti: «e 8-bis».