Art. 24 
 
           Interventi infrastrutturali stradali finanziati 
                   sul Fondo strategico regionale 
 
  1. I soggetti attuatori beneficiari di investimenti per  interventi
di viabilita' sulle strade  provinciali  e  comunali  finanziati  con
risorse del Fondo strategico regionale ai sensi  dell'art.  4,  comma
11, lettera e) della legge regionale 27 dicembre 2016, n.  34  (Legge
di stabilita' della Regione Liguria per l'anno  finanziario  2017)  e
successive modificazioni  ed  integrazioni,  debbono  procedere  alla
consegna dei lavori entro il 31 dicembre  2020,  fatto  salvo  quanto
diversamente disposto dalla normativa statale. 
  2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma  1  comporta  il
definanziamento  automatico  ai  sensi  dell'art.  31   della   legge
regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni  collegate  alla  legge
finanziaria 2008) e successive modificazioni ed integrazioni.