Art. 24 Interventi infrastrutturali stradali finanziati sul Fondo strategico regionale 1. I soggetti attuatori beneficiari di investimenti per interventi di viabilita' sulle strade provinciali e comunali finanziati con risorse del Fondo strategico regionale ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera e) della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilita' della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni ed integrazioni, debbono procedere alla consegna dei lavori entro il 31 dicembre 2020, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla normativa statale. 2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta il definanziamento automatico ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni ed integrazioni.