Art. 25 Modifica alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 15. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2007). 1. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 15/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di meglio garantire l'esercizio a livello complessivo della funzione di cui al comma 1, la Giunta regionale puo' autorizzare A.Li.Sa., per le funzioni ad essa trasferite con legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - A.Li.Sa. e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria) e successive modificazioni ed integrazioni, alla contrazione dei mutui e di altre forme di indebitamento fino all'ammontare totale della disponibilita' di cui al comma 1.».