Art. 25 
 
Modifica alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 15. Disposizioni  per
  la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  della  Regione
  Liguria (legge finanziaria 2007). 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 15/2007  e
successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis.  Al  fine  di  meglio  garantire  l'esercizio   a   livello
complessivo della funzione di cui al comma  1,  la  Giunta  regionale
puo' autorizzare A.Li.Sa., per le funzioni  ad  essa  trasferite  con
legge regionale 29  luglio  2016,  n.  17  (Istituzione  dell'Azienda
Ligure Sanitaria della Regione Liguria - A.Li.Sa. e indirizzi per  il
riordino  delle  disposizioni  regionali  in  materia   sanitaria   e
socio-sanitaria) e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  alla
contrazione  dei  mutui  e  di  altre  forme  di  indebitamento  fino
all'ammontare totale della disponibilita' di cui al comma 1.».