Art. 27 
 
             Erogazione Fondi rinnovo materiale rotabile 
 
  1. In via sperimentale per gli anni 2020 e 2021,  a  seguito  della
presentazione   al   Ministero   competente   della   rendicontazione
necessaria per l'erogazione dei Fondi, nelle  more  del  riversamento
degli  importi  da  parte  del  medesimo  Ministero,  la  Regione  e'
autorizzata ad erogare ai beneficiari un importo fino ad  un  massimo
del 50 per cento delle somme certificate  e  rendicontate  sui  Fondi
assegnati dallo  Stato  per  gli  investimenti  per  il  rinnovo  del
materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale.