Art. 27 Erogazione Fondi rinnovo materiale rotabile 1. In via sperimentale per gli anni 2020 e 2021, a seguito della presentazione al Ministero competente della rendicontazione necessaria per l'erogazione dei Fondi, nelle more del riversamento degli importi da parte del medesimo Ministero, la Regione e' autorizzata ad erogare ai beneficiari un importo fino ad un massimo del 50 per cento delle somme certificate e rendicontate sui Fondi assegnati dallo Stato per gli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale.