Art. 3 
 
Modifiche alla legge regionale 1° aprile 2014, n. 8. Disciplina della
  pesca nelle acque interne e norme  per  la  tutela  della  relativa
  fauna ittica e dell'ecosistema acquatico. 
 
  1. Dopo l'art. 2 della  legge  regionale  n.  8/2014  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «Art. 2-bis - (Associazioni di pesca sportiva riconosciute). 1.  La
Regione riconosce,  su  loro  richiesta,  le  associazioni  di  pesca
sportiva nazionali  presenti  sul  territorio  regionale  con  almeno
cinquecento iscritti  in  possesso  del  titolo  abilitativo  di  cui
all'art. 10 e strutture operanti in ciascuna delle province liguri. 
  2. Le associazioni di cui al comma 1 hanno l'obbligo  di  prevedere
nel proprio statuto finalita' inerenti allo svolgimento di  attivita'
e iniziative nel campo  della  pesca  sportiva  e  devono,  altresi',
possedere almeno uno dei seguenti requisiti: 
    a) essere riconosciute dal Comitato Olimpico  Nazionale  Italiano
(C.O.N.I.); 
    b) essere iscritte nel Registro unico nazionale  degli  enti  del
terzo settore. 
  3. Le associazioni di pesca sportiva riconosciute  collaborano  con
la Regione nelle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera d),  e
possono concorrere alla gestione della pesca nei  bacini  individuati
dalla Giunta regionale, mediante apposite convenzioni. 
  4. Il  riconoscimento  e'  attribuito  con  decreto  del  dirigente
competente e revocato se vengono meno i requisiti di cui ai commi 1 e
2. 
  5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la
Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attivita' Subacquee e  le
Associazioni pesca sportive nazionali (ARCI Pesca,  Unione  Nazionale
Enalcaccia Pesca e Tiro) gia' operanti sul territorio regionale.». 
  2. La lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge  regionale  n.
8/2014 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'  sostituita
dalla seguente: 
  «f)  un  rappresentante  per   ciascuna   delle   associazioni   di
pescasportiva riconosciute ai sensi dell'art. 2-bis, designato  dalle
rispettive associazioni;». 
  3. Il comma 1 dell'art.  16  della  legge  regionale  n.  8/2014  e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «l. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'art.  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,  n.  357  (Regolamento
recante  attuazione   della   direttiva   92/43/CEE   relativa   alla
conservazione degli habitat naturali e  seminaturali,  nonche'  della
flora e della fauna selvatica), come modificato dall'art. 2, comma  1
del decreto del Presidente della Repubblica n. 102/2019,  e'  vietata
l'immissione di specie ittiche non autoctone,  mediante  rilascio  di
individui attualmente o potenzialmente interfecondi illimitatamente e
in natura.». 
  4. Il comma 1-bis dell'art. 16 della legge regionale  n.  8/2014  e
successive modificazioni ed integrazioni, e' abrogato.