Art. 3 Modifiche alla legge regionale 1° aprile 2014, n. 8. Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico. 1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 8/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: «Art. 2-bis - (Associazioni di pesca sportiva riconosciute). 1. La Regione riconosce, su loro richiesta, le associazioni di pesca sportiva nazionali presenti sul territorio regionale con almeno cinquecento iscritti in possesso del titolo abilitativo di cui all'art. 10 e strutture operanti in ciascuna delle province liguri. 2. Le associazioni di cui al comma 1 hanno l'obbligo di prevedere nel proprio statuto finalita' inerenti allo svolgimento di attivita' e iniziative nel campo della pesca sportiva e devono, altresi', possedere almeno uno dei seguenti requisiti: a) essere riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.); b) essere iscritte nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore. 3. Le associazioni di pesca sportiva riconosciute collaborano con la Regione nelle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), e possono concorrere alla gestione della pesca nei bacini individuati dalla Giunta regionale, mediante apposite convenzioni. 4. Il riconoscimento e' attribuito con decreto del dirigente competente e revocato se vengono meno i requisiti di cui ai commi 1 e 2. 5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attivita' Subacquee e le Associazioni pesca sportive nazionali (ARCI Pesca, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro) gia' operanti sul territorio regionale.». 2. La lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituita dalla seguente: «f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di pescasportiva riconosciute ai sensi dell'art. 2-bis, designato dalle rispettive associazioni;». 3. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 8/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: «l. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatica), come modificato dall'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 102/2019, e' vietata l'immissione di specie ittiche non autoctone, mediante rilascio di individui attualmente o potenzialmente interfecondi illimitatamente e in natura.». 4. Il comma 1-bis dell'art. 16 della legge regionale n. 8/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, e' abrogato.