Art. 30 Modifica alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8. Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com. 1. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 8/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: «3-bis. In caso di missioni ai sensi del comma 3, e' consentito l'utilizzo dell'aereo partendo dall'aeroporto piu' vicino alla sede del Consiglio regionale. E', altresi', consentito partire da altro aeroporto, situato anche oltre il territorio nazionale, a condizione che il medesimo aeroporto risulti piu' vicino alla sede di residenza o di dimora abituale del componente del Co.Re.Com., rispetto alla distanza intercorrente tra la sede di residenza o di dimora abituale del medesimo componente e la sede dell'aeroporto piu' vicino alla sede del Consiglio regionale.».