Art. 30 
 
Modifica alla legge regionale  25  marzo  2013,  n.  8.  Istituzione,
  organizzazione  e  funzionamento  del  Comitato  regionale  per  le
  comunicazioni - Co.Re.Com. 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n.  8/2013  e
successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. In caso di missioni ai sensi del  comma  3,  e'  consentito
l'utilizzo dell'aereo partendo dall'aeroporto piu' vicino  alla  sede
del Consiglio regionale. E', altresi', consentito  partire  da  altro
aeroporto, situato anche oltre il territorio nazionale, a  condizione
che il medesimo aeroporto risulti piu' vicino alla sede di  residenza
o di dimora abituale del componente  del  Co.Re.Com.,  rispetto  alla
distanza intercorrente tra la sede di residenza o di dimora  abituale
del medesimo componente e la sede  dell'aeroporto  piu'  vicino  alla
sede del Consiglio regionale.».