Art. 31 Costituzione di societa' in house nell'ambito delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale 1. Le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni, possono costituire societa' in house che abbiano per oggetto attivita' di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, anche riguardanti le attivita' logistico-alberghiere comprendenti servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e ausiliari. 2. Le procedure assunzionali del personale delle societa' di cui al comma 1 si conformano alle disposizioni di cui all'art. 19, comma 2 del decreto legislativo n. 175/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Gli oneri relativi alla costituzione e alla gestione delle societa' di cui al comma 1 sono a carico delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale alle stesse assegnate.