Art. 31 
 
            Costituzione di societa' in house nell'ambito 
       delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale 
 
  1. Le  aziende  ed  enti  del  Servizio  sanitario  regionale,  nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo  19  agosto
2016, n. 175 (Testo unico in materia  di  societa'  a  partecipazione
pubblica)  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   possono
costituire societa' in house che abbiano  per  oggetto  attivita'  di
produzione  di  beni  e  servizi  strettamente  necessarie   per   il
perseguimento   delle   proprie   finalita'   istituzionali,    anche
riguardanti le attivita' logistico-alberghiere  comprendenti  servizi
socio-sanitari, socio-assistenziali e ausiliari. 
  2. Le procedure assunzionali del personale delle societa' di cui al
comma 1 si conformano alle disposizioni di cui all'art. 19,  comma  2
del decreto legislativo n. 175/2016  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
  3. Gli oneri relativi  alla  costituzione  e  alla  gestione  delle
societa' di cui al comma 1 sono a carico delle aziende  ed  enti  del
Servizio sanitario regionale, nell'ambito  delle  risorse  del  Fondo
sanitario regionale alle stesse assegnate.