Art. 32 Modifica alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9. Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attivita' di servizio all'edilizia residenziale e ai lavori pubblici. 1. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: «4-bis. Per gli interventi di cui al comma 4, lettera a) finanziati da soggetti pubblici, e' riconosciuta alle aziende, a valere sul finanziamento dei singoli interventi, una percentuale non superiore al 20 per cento dell'importo del costo di costruzione per spese tecniche e per spese generali afferenti il singolo intervento, dettagliatamente documentate in relazione alle effettive attivita' svolte.».