Art. 32 
 
Modifica alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9. Nuovo  ordinamento
  degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica  e  riordino
  delle attivita' di servizio all'edilizia residenziale e  ai  lavori
  pubblici. 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale  n.  9/1998  e
successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Per gli interventi di cui al comma 4, lettera a) finanziati
da soggetti pubblici, e' riconosciuta  alle  aziende,  a  valere  sul
finanziamento dei singoli interventi, una percentuale  non  superiore
al 20 per cento dell'importo  del  costo  di  costruzione  per  spese
tecniche e  per  spese  generali  afferenti  il  singolo  intervento,
dettagliatamente documentate in relazione  alle  effettive  attivita'
svolte.».