Art. 33 
 
Fondo  straordinario  per  l'acquisto  o  locazione  finanziaria   di
               autoveicoli a basso impatto ambientale 
 
  1. Al fine di promuovere la riduzione  delle  emissioni  inquinanti
nell'atmosfera a tutela della salute dell'uomo  e  dell'ambiente,  e'
istituito un Fondo straordinario  per  l'anno  2020  per  un  importo
complessivo di euro 70.000,00 per la concessione di  contributi,  nel
rispetto dei limiti del regime di aiuti «de minimis» di cui  all'art.
3 del regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione  europea  del  18
dicembre 2013, a favore dei titolari di licenza di taxi, destinati al
parziale  finanziamento  dei  costi  derivanti  dalle  operazioni  di
acquisto o di  locazione  finanziaria  di  veicoli  a  basso  impatto
ambientale, dotati di trazione elettrica o ibrida. 
  2. La Giunta regionale determina i criteri e definisce i termini  e
le modalita'  per  la  concessione  e  l'erogazione  dei  contributi,
individuando eventuali priorita' degli interventi da finanziare. 
  3. I contributi sono corrisposti nella  misura  del  20  per  cento
della spesa ammissibile fino ad un  massimo  di  euro  5.000,00,  per
ciascun richiedente, in caso di acquisto di veicoli a trazione ibrida
e euro 8.000,00, per ciascun richiedente,  in  caso  di  acquisto  di
veicolo a trazione elettrica. 
  4.  In  caso  di  acquisto  o  locazione  finanziaria  di   veicolo
predisposto per il trasporto di soggetti  portatori  di  handicap  si
applica quanto previsto dalla legge regionale 4 luglio  2007,  n.  25
(Testo unico in materia di  trasporto  di  persone  mediante  servizi
pubblici non di linea) e successive modificazioni ed integrazioni. 
  5. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
quantificati in euro 70.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con
le risorse allocate  alla  Missione  10  «Trasporti  e  diritto  alla
mobilita'», Programma 4 «Altre  modalita'  di  trasporto»,  Titolo  2
«Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020-2022.