Art. 33 Fondo straordinario per l'acquisto o locazione finanziaria di autoveicoli a basso impatto ambientale 1. Al fine di promuovere la riduzione delle emissioni inquinanti nell'atmosfera a tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, e' istituito un Fondo straordinario per l'anno 2020 per un importo complessivo di euro 70.000,00 per la concessione di contributi, nel rispetto dei limiti del regime di aiuti «de minimis» di cui all'art. 3 del regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, a favore dei titolari di licenza di taxi, destinati al parziale finanziamento dei costi derivanti dalle operazioni di acquisto o di locazione finanziaria di veicoli a basso impatto ambientale, dotati di trazione elettrica o ibrida. 2. La Giunta regionale determina i criteri e definisce i termini e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi, individuando eventuali priorita' degli interventi da finanziare. 3. I contributi sono corrisposti nella misura del 20 per cento della spesa ammissibile fino ad un massimo di euro 5.000,00, per ciascun richiedente, in caso di acquisto di veicoli a trazione ibrida e euro 8.000,00, per ciascun richiedente, in caso di acquisto di veicolo a trazione elettrica. 4. In caso di acquisto o locazione finanziaria di veicolo predisposto per il trasporto di soggetti portatori di handicap si applica quanto previsto dalla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 70.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilita'», Programma 4 «Altre modalita' di trasporto», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020-2022.