Art. 34 
 
Modifica alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25.  Testo  unico  in
  materia di trasporto di persone mediante servizi  pubblici  non  di
  linea. 
 
  1. Alla fine del comma 9  dell'art.  7  della  legge  regionale  n.
25/2007 e successive modificazioni ed integrazioni,  e'  aggiunta  la
parola: «consecutivi».