Art. 34 Modifica alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25. Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea. 1. Alla fine del comma 9 dell'art. 7 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunta la parola: «consecutivi».