Art. 36 Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33. Testo unico in materia di cultura 1. L'art. 7 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Istituzioni culturali di interesse regionale). - 1. La Giunta regionale, con periodicita' triennale, approva un bando per il sostegno annuale alle istituzioni culturali aventi sede in Liguria, senza scopo di lucro, che svolgono attivita' culturali con continuita' sul territorio regionale. 2. Ai fini della partecipazione al bando, l'attivita' culturale svolta dalle istituzioni culturali deve essere specificamente riferita ai contenuti del Piano pluriennale di cui all'art. 10 e conforme a requisiti e condizioni stabiliti dal bando approvato dalla Giunta regionale. 3. La graduatoria, ad esito dell'istruttoria, include, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nel bando, le istituzioni che possono essere finanziate annualmente, per l'intero triennio della sua validita', secondo la disponibilita' del bilancio regionale di ognuno dei rispettivi esercizi. 4. Il bando e' attivato esclusivamente ove sia presente disponibilita' di bilancio per il primo dei tre anni di validita'. In caso contrario, l'avvio del bando per il triennio e' rimandato al primo esercizio di bilancio che presenti la necessaria disponibilita'. 5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 140.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali", Programma 2 "Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.». 2. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Istituti storici della Resistenza). - 1. La Regione Liguria contribuisce, nei limiti delle disponibilita' annuali di bilancio, all'attivita' istituzionale svolta dagli Istituti storici della Resistenza che abbiano sede sul territorio regionale e presentino specifica istanza, entro il 28 febbraio di ogni anno, corredata da una relazione sullo stato finanziario, organizzativo e sulle attivita' svolte nell'ultimo anno, nonche' dal programma delle attivita' previste per l'anno di riferimento e puo' sottoscrivere specifici accordi con gli Istituti finalizzati alla realizzazione di progetti culturali condivisi. 2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua i criteri in base ai quali e' definita la quota da destinare alla Sede di Genova e quelle da assegnare alle sedi provinciali degli Istituti, anche sulla base degli elementi contenuti nelle relazioni di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali", Programma 2 "Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.».