Art. 36 
 
Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33. Testo unico in
                         materia di cultura 
 
  1.  L'art.  7  della  legge  regionale  n.  33/2006  e   successive
modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Istituzioni culturali di interesse  regionale).  -  1.  La
Giunta regionale, con periodicita' triennale, approva un bando per il
sostegno annuale alle istituzioni culturali aventi sede  in  Liguria,
senza  scopo  di  lucro,  che  svolgono   attivita'   culturali   con
continuita' sul territorio regionale. 
  2. Ai fini della partecipazione  al  bando,  l'attivita'  culturale
svolta  dalle  istituzioni  culturali  deve   essere   specificamente
riferita ai contenuti del Piano pluriennale  di  cui  all'art.  10  e
conforme a requisiti e condizioni stabiliti dal bando approvato dalla
Giunta regionale. 
  3. La graduatoria, ad esito dell'istruttoria, include,  sulla  base
delle specifiche indicazioni contenute nel bando, le istituzioni  che
possono essere finanziate annualmente, per  l'intero  triennio  della
sua validita', secondo la disponibilita' del  bilancio  regionale  di
ognuno dei rispettivi esercizi. 
  4.  Il  bando  e'  attivato   esclusivamente   ove   sia   presente
disponibilita' di bilancio per il primo dei tre anni di validita'. In
caso contrario, l'avvio del bando per il  triennio  e'  rimandato  al
primo   esercizio   di   bilancio   che   presenti   la    necessaria
disponibilita'. 
  5. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
quantificati in euro 140.000,00 per l'esercizio 2020,  si  fa  fronte
con le risorse allocate alla Missione 5 "Tutela e valorizzazione  dei
beni e attivita'  culturali",  Programma  2  "Attivita'  culturali  e
interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese  correnti"
del bilancio di previsione 2020-2022. Agli  oneri  per  gli  esercizi
successivi si provvede con legge di bilancio.». 
  2. Dopo l'art. 7 della legge  regionale  n.  33/2006  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «Art. 7-bis (Istituti storici della Resistenza). -  1.  La  Regione
Liguria contribuisce, nei  limiti  delle  disponibilita'  annuali  di
bilancio, all'attivita' istituzionale svolta dagli  Istituti  storici
della  Resistenza  che  abbiano  sede  sul  territorio  regionale   e
presentino specifica istanza, entro il  28  febbraio  di  ogni  anno,
corredata da una relazione sullo stato finanziario,  organizzativo  e
sulle attivita' svolte nell'ultimo anno, nonche' dal programma  delle
attivita' previste per l'anno di  riferimento  e  puo'  sottoscrivere
specifici accordi con gli Istituti finalizzati alla realizzazione  di
progetti culturali condivisi. 
  2. La Giunta regionale,  con  proprio  provvedimento,  individua  i
criteri in base ai quali e' definita la quota da destinare alla  Sede
di Genova e quelle da assegnare alle sedi provinciali degli Istituti,
anche sulla base degli elementi contenuti nelle relazioni di  cui  al
comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2020,  si  fa  fronte
con le risorse allocate alla Missione 5 "Tutela e valorizzazione  dei
beni e attivita'  culturali",  Programma  2  "Attivita'  culturali  e
interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese  correnti"
del bilancio di previsione 2020-2022. Agli  oneri  per  gli  esercizi
successivi si provvede con legge di bilancio.».