Art. 38 Disposizioni transitorie sui mandati dei Presidenti e dei Consigli degli Enti parco delle Alpi liguri, dell'Aveto, di Montemarcello Magra Vara e di Portofino. 1. Al fine di una omogenea durata quinquennale dei mandati dei Consigli degli Enti parco, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, cessano i mandati dei Presidenti e dei componenti dei Consigli degli Enti parco delle Alpi liguri, dell'Aveto, di Montemarcello Magra Vara e di Portofino. 2. I Presidenti in carica sono nominati commissari straordinari con i poteri di Presidente e Consiglio, sino alla costituzione dei nuovi organi. 3. La Regione avvia le procedure di costituzione entro il 31 gennaio 2020.