Art. 38 
 
Disposizioni transitorie sui mandati dei Presidenti  e  dei  Consigli
  degli Enti parco delle Alpi liguri,  dell'Aveto,  di  Montemarcello
  Magra Vara e di Portofino. 
 
  1. Al fine di una omogenea  durata  quinquennale  dei  mandati  dei
Consigli degli Enti parco, a decorrere dall'entrata in  vigore  della
presente legge, cessano i mandati dei Presidenti e dei componenti dei
Consigli  degli  Enti  parco  delle  Alpi  liguri,   dell'Aveto,   di
Montemarcello Magra Vara e di Portofino. 
  2. I Presidenti in carica sono nominati commissari straordinari con
i poteri di Presidente e Consiglio, sino alla costituzione dei  nuovi
organi. 
  3. La Regione avvia  le  procedure  di  costituzione  entro  il  31
gennaio 2020.