Art. 40 
 
Modifica alla legge regionale 24 luglio 2001, n.  22.  Norme  per  la
  valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente  degli
  adulti. 
 
  1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale
n. 22/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunta la
seguente: 
  «h-bis) le iniziative che favoriscono la promozione, il sostegno  e
la valorizzazione della tradizione e della musica  corale  bandistica
compresa l'attivita' di educazione musicale, l'avviamento al canto  e
all'uso degli strumenti musicali da parte delle corali e delle  bande
musicali.». 
  2. Per l'anno 2020 per la  realizzazione  delle  attivita'  di  cui
all'art. 9, comma 1, lettera h-bis) della legge regionale n.  22/2001
e successive modificazioni ed integrazioni sono  concessi  contributi
nei limiti di euro  5.000,00  allocati  alla  Missione  6  «Politiche
giovanili, sport e tempo libero», Programma 1 «Sport e tempo libero»,
Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020-2022.  Agli
oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.