Art. 40 Modifica alla legge regionale 24 luglio 2001, n. 22. Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti. 1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 22/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunta la seguente: «h-bis) le iniziative che favoriscono la promozione, il sostegno e la valorizzazione della tradizione e della musica corale bandistica compresa l'attivita' di educazione musicale, l'avviamento al canto e all'uso degli strumenti musicali da parte delle corali e delle bande musicali.». 2. Per l'anno 2020 per la realizzazione delle attivita' di cui all'art. 9, comma 1, lettera h-bis) della legge regionale n. 22/2001 e successive modificazioni ed integrazioni sono concessi contributi nei limiti di euro 5.000,00 allocati alla Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 1 «Sport e tempo libero», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.