Art. 41 Misure di salvaguardia per l'edilizia residenziale pubblica 1. Al fine di dare sostegno alle politiche sociali di riduzione del disagio abitativo, la Regione interviene per ridurre l'eventuale impatto finanziario che possa derivare dalle disposizioni in itinere di revisione della disciplina della tassazione degli immobili per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica delle Aziende regionali territoriali per l'edilizia liguri. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 una quota pari a 1.000.000,00 di euro, per l'anno 2020, e' accantonata nell'ambito della Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 3 «Altri Fondi», Titolo 1 «Spese correnti».