Art. 41 
 
                       Misure di salvaguardia 
                per l'edilizia residenziale pubblica 
 
  1. Al fine di dare sostegno alle politiche sociali di riduzione del
disagio abitativo, la  Regione  interviene  per  ridurre  l'eventuale
impatto finanziario che possa derivare dalle disposizioni in  itinere
di revisione della disciplina della tassazione degli immobili per gli
alloggi di edilizia residenziale  pubblica  delle  Aziende  regionali
territoriali per l'edilizia liguri. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 una quota pari a 1.000.000,00
di euro, per l'anno 2020, e' accantonata nell'ambito  della  Missione
20 «Fondi e accantonamenti», Programma  3  «Altri  Fondi»,  Titolo  1
«Spese correnti».