Art. 5 
 
              Disposizioni in materia di organizzazione 
 
  1. Nel quadro dell'economia di spesa derivante dall'impiego in piu'
enti del settore  regionale  allargato  del  medesimo  personale  con
qualifica dirigenziale, nel caso  in  cui  a  un  dirigente  a  tempo
indeterminato, anche esterno alla dirigenza regionale, sia  assegnato
l'incarico di  direzione  apicale  di  piu'  di  un  ente  ovvero  di
struttura anche  regionale,  l'incarico  si  puo'  configurare  quale
struttura organizzativa complessa  con  determinazione  dell'ente  di
appartenenza. Con determinazione del  direttore  generale  competente
possono essere affidate e delegate, nell'ambito del  Dipartimento  di
afferenza e senza  oneri  per  il  bilancio  regionale,  al  suddetto
dirigente,  titolare  di  struttura   regionale,   incaricato   della
responsabilita' di struttura  organizzativa  complessa,  le  funzioni
anche vicarie di cui all'art. 15-bis della legge regionale 4 dicembre
2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza  della
Regione Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni.