Art. 5 Disposizioni in materia di organizzazione 1. Nel quadro dell'economia di spesa derivante dall'impiego in piu' enti del settore regionale allargato del medesimo personale con qualifica dirigenziale, nel caso in cui a un dirigente a tempo indeterminato, anche esterno alla dirigenza regionale, sia assegnato l'incarico di direzione apicale di piu' di un ente ovvero di struttura anche regionale, l'incarico si puo' configurare quale struttura organizzativa complessa con determinazione dell'ente di appartenenza. Con determinazione del direttore generale competente possono essere affidate e delegate, nell'ambito del Dipartimento di afferenza e senza oneri per il bilancio regionale, al suddetto dirigente, titolare di struttura regionale, incaricato della responsabilita' di struttura organizzativa complessa, le funzioni anche vicarie di cui all'art. 15-bis della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni.