Art. 7 Supporto agli enti locali per gli appalti nel settore delle infrastrutture e della messa in sicurezza del territorio 1. Al fine di supportare gli enti locali del territorio regionale, di semplificare e accelerare le procedure e di conseguire economie di scala, la Regione, quale stazione unica appaltante, puo' concludere accordi quadro, ai sensi della disciplina europea e nazionale in materia, con uno o piu' operatori economici per l'aggiudicazione degli appalti nel settore delle infrastrutture e della messa in sicurezza del territorio. 2. La durata degli accordi quadro di cui al comma 1 non supera i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati in relazione all'oggetto dell'accordo quadro. 3. Possono aderire agli accordi quadro stipulati dalla Regione gli enti locali del territorio regionale. 4. Gli appalti basati sugli accordi quadro di cui al comma 1 non possono in nessun caso comportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate negli stessi, in particolare nel caso in cui l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico. 5. Per l'aggiudicazione degli appalti tramite accordi quadro, la Regione e gli enti locali aderenti applicano le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Gli oneri derivanti dall'adesione agli accordi quadro successivi alla stipula dei relativi contratti da parte degli enti locali aderenti fanno carico agli stessi. In particolare, sono a carico degli enti locali aderenti, in quanto conseguenti all'attuazione dei contratti di adesione, le eventuali spese per la gestione di contenziosi, le spese tecniche di progettazione di eventuali variazioni non sostanziali, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo.