Art. 7 
 
        Supporto agli enti locali per gli appalti nel settore 
   delle infrastrutture e della messa in sicurezza del territorio 
 
  1. Al fine di supportare gli enti locali del territorio  regionale,
di semplificare e accelerare le procedure e di conseguire economie di
scala, la Regione, quale stazione unica appaltante,  puo'  concludere
accordi quadro, ai sensi della  disciplina  europea  e  nazionale  in
materia, con uno o  piu'  operatori  economici  per  l'aggiudicazione
degli appalti nel settore  delle  infrastrutture  e  della  messa  in
sicurezza del territorio. 
  2. La durata degli accordi quadro di cui al comma 1  non  supera  i
quattro anni, salvo  in  casi  eccezionali  debitamente  motivati  in
relazione all'oggetto dell'accordo quadro. 
  3. Possono aderire agli accordi quadro stipulati dalla Regione  gli
enti locali del territorio regionale. 
  4. Gli appalti basati sugli accordi quadro di cui al  comma  1  non
possono  in  nessun  caso  comportare  modifiche   sostanziali   alle
condizioni fissate negli stessi,  in  particolare  nel  caso  in  cui
l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico. 
  5. Per l'aggiudicazione degli appalti tramite  accordi  quadro,  la
Regione e gli enti locali aderenti applicano  le  procedure  previste
dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice  dei  contratti
pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni. 
  6. Gli oneri derivanti dall'adesione agli accordi quadro successivi
alla stipula dei  relativi  contratti  da  parte  degli  enti  locali
aderenti fanno carico agli stessi.  In  particolare,  sono  a  carico
degli enti locali aderenti, in quanto conseguenti all'attuazione  dei
contratti  di  adesione,  le  eventuali  spese  per  la  gestione  di
contenziosi,  le  spese  tecniche  di  progettazione   di   eventuali
variazioni non sostanziali, di direzione dei lavori, di coordinamento
della sicurezza e di collaudo.