Art. 5 
 
Agevolazioni  fiscali  per  le   nuove   iniziative   imprenditoriali
                 giovanili intraprese nell'anno 2020 
 
  1. Al fine  di  favorire  l'ampliamento  della  base  produttiva  e
occupazionale e lo sviluppo sostenibile, nonche' la crescita di nuova
imprenditorialita' nei settori a basso  impatto  ambientale  e  della
green economy, le nuove iniziative produttive intraprese  da  imprese
giovanili sul territorio della Regione, nel periodo compreso  tra  il
1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, sono  esentate  dal  pagamento
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per il  periodo  di
imposta di inizio dell'attivita' e per i quattro anni successivi. 
  2. Si considerano imprese  giovanili  ai  sensi  del  comma  1,  le
imprese la cui partecipazione del controllo  e  della  proprieta'  e'
detenuta in prevalenza da persone di eta' inferiore  ai  trentacinque
anni  e  il  cui  grado  di  imprenditorialita'   giovanile   risulti
maggioritario. 
  3. Il grado di imprenditorialita' giovanile ai sensi del  comma  2,
viene definito in base  alla  maggiore  o  minore  partecipazione  di
giovani di eta'  inferiore  ai  trentacinque  anni  negli  organi  di
controllo e nelle quote di proprieta'  dell'impresa  e  si  considera
maggioritario  in  relazione  alla  natura  giuridica   dell'impresa,
qualora la percentuale di giovani di eta' inferiore  ai  trentacinque
anni corrisponda alla seguente classificazione: 
    a) per le societa' di capitali percentuale di quota  di  capitale
sociale sommata a  percentuale  di  cariche  quali  amministratori  o
titolari o soci dell'impresa maggiore del 100 per cento; 
    b) per le societa' di persone e cooperative percentuale  di  soci
dell'impresa superiore al 50 per cento; 
    c) per  altre  forme  giuridiche  percentuale  di  amministratori
superiore al 50 per cento. 
  4. Sono ammessi a beneficiare  dell'esenzione  fiscale  di  cui  al
comma 1 i soggetti indicati dall'art. 3, comma 1, lettere  a),  b)  e
c), del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446  (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  revisione  degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'  riordino  della
disciplina  dei  tributi  locali)  e   successive   modificazioni   e
integrazioni,  esercenti   attivita'   nelle   categorie   economiche
individuati  dai  seguenti  codici  divisione  ATECO  2007:  38.11.00
38.12.00  38.21.01  38.21.09  38.22.00  38.31.10  38.32.10   38.32.20
38.32.30  39.00.01  39.00.09  43.29.02  55.10.00  55.20.10   55.20.20
55.20.30  55.20.51  55.30.00  56.10.11  56.10.12  56.10.20   56.10.30
56.10.41  56.10.42  56.10.50  56.21.00  56.29.10  56.29.20   56.30.00
72.11.00 72.19.01 72.19.09 72.20.00 77.21.01 81.30.00. 
  5.  L'esenzione  si  applica  alle  nuove   iniziative   produttive
intraprese sul territorio ai sensi del comma  1,  qualora  il  valore
della produzione netta prodotto  nel  territorio  della  Regione  non
ecceda euro due milioni. 
  6. Ai sensi del presente articolo, per nuova iniziativa  produttiva
s'intende: 
  a) l'attivita' che viene svolta per la prima volta, sul  territorio
della Regione, da un'impresa nuova; 
  b) l'attivita' realizzata per il tramite di un  nuovo  insediamento
produttivo sul territorio regionale. 
  7. L'esenzione di cui al presente articolo si applica nel  rispetto
dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti
«de minimis». 
  8. Qualora  l'attivita'  di  impresa  venga  trasferita  fuori  dal
territorio  regionale  prima  di  cinque  anni  dall'insediamento  in
Liguria, il beneficio fiscale cumulato costituisce debito  tributario
in capo all'impresa beneficiaria e va restituito  all'amministrazione
regionale nelle modalita' stabilite dalle leggi vigenti in materia di
versamenti fiscali e tributari. 
  9. La Giunta regionale disciplina le modalita'  di  attuazione  del
presente articolo e  definisce  i  programmi  di  accertamento  delle
violazioni alle norme del presente articolo in collaborazione con  la
Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nell'ambito di  quanto
previsto dalla Convenzione in essere in materia di gestione dell'IRAP
e dell'addizionale regionale all'IRPEF.