Art. 5 Agevolazioni fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali giovanili intraprese nell'anno 2020 1. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale e lo sviluppo sostenibile, nonche' la crescita di nuova imprenditorialita' nei settori a basso impatto ambientale e della green economy, le nuove iniziative produttive intraprese da imprese giovanili sul territorio della Regione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, sono esentate dal pagamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per il periodo di imposta di inizio dell'attivita' e per i quattro anni successivi. 2. Si considerano imprese giovanili ai sensi del comma 1, le imprese la cui partecipazione del controllo e della proprieta' e' detenuta in prevalenza da persone di eta' inferiore ai trentacinque anni e il cui grado di imprenditorialita' giovanile risulti maggioritario. 3. Il grado di imprenditorialita' giovanile ai sensi del comma 2, viene definito in base alla maggiore o minore partecipazione di giovani di eta' inferiore ai trentacinque anni negli organi di controllo e nelle quote di proprieta' dell'impresa e si considera maggioritario in relazione alla natura giuridica dell'impresa, qualora la percentuale di giovani di eta' inferiore ai trentacinque anni corrisponda alla seguente classificazione: a) per le societa' di capitali percentuale di quota di capitale sociale sommata a percentuale di cariche quali amministratori o titolari o soci dell'impresa maggiore del 100 per cento; b) per le societa' di persone e cooperative percentuale di soci dell'impresa superiore al 50 per cento; c) per altre forme giuridiche percentuale di amministratori superiore al 50 per cento. 4. Sono ammessi a beneficiare dell'esenzione fiscale di cui al comma 1 i soggetti indicati dall'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, esercenti attivita' nelle categorie economiche individuati dai seguenti codici divisione ATECO 2007: 38.11.00 38.12.00 38.21.01 38.21.09 38.22.00 38.31.10 38.32.10 38.32.20 38.32.30 39.00.01 39.00.09 43.29.02 55.10.00 55.20.10 55.20.20 55.20.30 55.20.51 55.30.00 56.10.11 56.10.12 56.10.20 56.10.30 56.10.41 56.10.42 56.10.50 56.21.00 56.29.10 56.29.20 56.30.00 72.11.00 72.19.01 72.19.09 72.20.00 77.21.01 81.30.00. 5. L'esenzione si applica alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio ai sensi del comma 1, qualora il valore della produzione netta prodotto nel territorio della Regione non ecceda euro due milioni. 6. Ai sensi del presente articolo, per nuova iniziativa produttiva s'intende: a) l'attivita' che viene svolta per la prima volta, sul territorio della Regione, da un'impresa nuova; b) l'attivita' realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale. 7. L'esenzione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis». 8. Qualora l'attivita' di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di cinque anni dall'insediamento in Liguria, il beneficio fiscale cumulato costituisce debito tributario in capo all'impresa beneficiaria e va restituito all'amministrazione regionale nelle modalita' stabilite dalle leggi vigenti in materia di versamenti fiscali e tributari. 9. La Giunta regionale disciplina le modalita' di attuazione del presente articolo e definisce i programmi di accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo in collaborazione con la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nell'ambito di quanto previsto dalla Convenzione in essere in materia di gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF.