Art. 6 Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilita' della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) 1. Alla fine della lettera a) del comma 11 dell'art. 4 della legge regionale n. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «e interventi di conservazione del territorio e difesa del suolo». 2. Dopo il comma 14 dell'art. 4 della legge regionale n. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «14-bis. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di avanzamento degli investimenti infrastrutturali, in coerenza con i principi contabili armonizzati, e' consentita la rimodulazione delle risorse negli esercizi finanziari di competenza, fermo restando il rispetto del pareggio di bilancio. Sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in aumento o in diminuzione degli stanziamenti del bilancio regionale del Fondo strategico regionale di cui al comma 11, allocati alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale".».