Art. 6 
 
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre  2016,  n.  34  (Legge  di
  stabilita' della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) 
 
  1. Alla fine della lettera a) del comma 11 dell'art. 4 della  legge
regionale n. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni,  sono
aggiunte le parole: «e interventi di conservazione del  territorio  e
difesa del suolo». 
  2. Dopo il comma 14 dell'art. 4 della legge regionale n. 34/2016  e
successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
    «14-bis.  Al  fine  di  assicurare  un'efficiente  programmazione
finanziaria correlata allo stato di  avanzamento  degli  investimenti
infrastrutturali, in coerenza con i principi  contabili  armonizzati,
e'  consentita  la  rimodulazione  delle   risorse   negli   esercizi
finanziari di competenza, fermo restando il rispetto del pareggio  di
bilancio. Sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi, la Giunta
regionale  provvede,  con  propria  deliberazione,  alle   occorrenti
variazioni di bilancio per  prelevare  e  integrare  le  somme  dagli
appositi capitoli di spesa e iscriverle in aumento o  in  diminuzione
degli  stanziamenti  del  bilancio  regionale  del  Fondo  strategico
regionale di cui al comma 11, allocati alla  Missione  18  "Relazioni
con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni
finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese  in
conto capitale".».