Art. 8 
 
Modifiche all'art. 9 della legge regionale  24  gennaio  2006,  n.  2
  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e  pluriennale
  della Regione Liguria - Legge  finanziaria  2006)  e  all'art.  22,
  comma  1,  della  legge  regionale  21   dicembre   2012,   n.   51
  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e  pluriennale
  della Regione Liguria - Legge finanziaria 2013) 
 
  1. Al comma 1  dell'art.  9  della  legge  regionale  n.  2/2006  e
successive modificazioni e  integrazioni,  le  parole:  «su  apposito
conto corrente postale ovvero mediante  bonifico  bancario  a  favore
della Tesoreria regionale» sono sostituite dalle  seguenti:  «secondo
le modalita' individuate con  decreto  del  dirigente  competente  in
materia  di  tributi,  anche   mediante   strumenti   elettronici   e
telematici». 
  2. Al comma 1 dell'art. 22  della  legge  regionale  n.  51/2012  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  parole:  «la  Giunta
regionale puo', con proprio atto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«con decreto del dirigente competente in materia di tributi puo'».