Art. 8 Modifiche all'art. 9 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2006) e all'art. 22, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2013) 1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 2/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «su apposito conto corrente postale ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalita' individuate con decreto del dirigente competente in materia di tributi, anche mediante strumenti elettronici e telematici». 2. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 51/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «la Giunta regionale puo', con proprio atto» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del dirigente competente in materia di tributi puo'».