Art. 2 Abrogazione 1. Alla data della sottoscrizione della nuova convenzione di cui all'art. 1 e' abrogata la legge regionale 1° marzo 1995, n. 28 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate - Abrogazione legge regionale 3 settembre 1981, n. 40) e cessa di avere efficacia la relativa convenzione.