Art. 2 
 
                             Abrogazione 
 
  1. Alla data della sottoscrizione della nuova  convenzione  di  cui
all'art. 1 e' abrogata la  legge  regionale  1°  marzo  1995,  n.  28
(Intesa interregionale per la navigazione  interna  sul  fiume  Po  e
idrovie collegate - Abrogazione legge regionale 3 settembre 1981,  n.
40) e cessa di avere efficacia la relativa convenzione.