Art. 3 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 44.000,00 per l'anno 2020, in euro 13.000,00 per l'anno 2021 ed in euro 13.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse gia' allocate nell'ambito della missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilita'), programma 10.03 (Trasporto per vie d'acqua), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 2. Gli oneri quantificati in euro 44.000,00 sono da ritenersi comprensivi, oltre che della quota per l'annualita' 2020, anche delle quote per le annualita' 2017, 2018 e 2019.