Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti  dall'applicazione  della  presente  legge,
quantificati in euro 44.000,00 per l'anno 2020, in euro 13.000,00 per
l'anno 2021 ed in euro 13.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con le
risorse gia' allocate nell'ambito  della  missione  10  (Trasporti  e
diritto alla mobilita'), programma 10.03 (Trasporto per vie d'acqua),
titolo I (Spese correnti)  del  bilancio  di  previsione  finanziario
2020-2022. 
  2. Gli oneri quantificati  in  euro  44.000,00  sono  da  ritenersi
comprensivi, oltre che della quota per l'annualita' 2020, anche delle
quote per le annualita' 2017, 2018 e 2019.