Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) elemento strutturale massiccio in calcestruzzo:  elemento  con
dimensione minima ≥ 0,8 m; 
    b) calcestruzzo armato: calcestruzzo con  contenuto  di  armatura
pari almeno al minimo secondo  le  vigenti  «Norme  tecniche  per  le
costruzioni» (di seguito NTC 2018), emanate con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio  2018,  tenuto  conto
che puo' essere necessaria  l'aggiunta  di  armature  ai  fini  della
sicurezza nei confronti di Stati  Limite  Ultimi  (SLU)  e  di  Stati
Limite di Esercizio (SLE) ai sensi delle NTC 2018; 
    c) calcestruzzo debolmente armato: elementi di  calcestruzzo  con
contenuto di armatura inferiore al minimo di cui alla lettera b), che
tuttavia non sono verificabili secondo le prescrizioni  per  elementi
non armati; 
    d) calcestruzzo non armato: sezioni di calcestruzzo verificabili,
senza aggiunta di armature, agli stati limite secondo le prescrizioni
per elementi non  armati,  che  pero'  in  determinate  zone  possono
contenere armature, che possono essere prese  in  considerazione  per
verifiche puntuali o localizzate della  sicurezza  nei  confronti  di
Stati Limite Ultimi (SLU) e di Stati Limite di Esercizio (SLE); 
    e)  armatura  minima:  armatura  che,   indipendentemente   dalle
verifiche della sicurezza nei confronti di Stati Limite Ultimi  e  di
Stati Limite di  Esercizio,  e'  necessaria  per  prevenire  collassi
improvvisi  o  eccessiva  fessurazione,  ovvero  per  resistere  alle
tensioni interne nel calcestruzzo; 
    f) classi di conseguenza: le classi da CC1 a CC3  definite  dalla
norma UNI EN 1990 (Eurocodice -  Criteri  generali  di  progettazione
strutturale) per le  conseguenze  dannose  ad  esito  di  particolari
eventi.