Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) elemento strutturale massiccio in calcestruzzo: elemento con dimensione minima ≥ 0,8 m; b) calcestruzzo armato: calcestruzzo con contenuto di armatura pari almeno al minimo secondo le vigenti «Norme tecniche per le costruzioni» (di seguito NTC 2018), emanate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, tenuto conto che puo' essere necessaria l'aggiunta di armature ai fini della sicurezza nei confronti di Stati Limite Ultimi (SLU) e di Stati Limite di Esercizio (SLE) ai sensi delle NTC 2018; c) calcestruzzo debolmente armato: elementi di calcestruzzo con contenuto di armatura inferiore al minimo di cui alla lettera b), che tuttavia non sono verificabili secondo le prescrizioni per elementi non armati; d) calcestruzzo non armato: sezioni di calcestruzzo verificabili, senza aggiunta di armature, agli stati limite secondo le prescrizioni per elementi non armati, che pero' in determinate zone possono contenere armature, che possono essere prese in considerazione per verifiche puntuali o localizzate della sicurezza nei confronti di Stati Limite Ultimi (SLU) e di Stati Limite di Esercizio (SLE); e) armatura minima: armatura che, indipendentemente dalle verifiche della sicurezza nei confronti di Stati Limite Ultimi e di Stati Limite di Esercizio, e' necessaria per prevenire collassi improvvisi o eccessiva fessurazione, ovvero per resistere alle tensioni interne nel calcestruzzo; f) classi di conseguenza: le classi da CC1 a CC3 definite dalla norma UNI EN 1990 (Eurocodice - Criteri generali di progettazione strutturale) per le conseguenze dannose ad esito di particolari eventi.