Art. 4 
 
           Determinazione del contenuto minimo di armatura 
 
  1.  La  trasmissione  di  sollecitazioni  assiali  di  tiro  o   di
tensoflessione da zone di calcestruzzo armate a zone  non  armate  va
evitata. Per evitare rotture fragili tra una zona armata e l'elemento
di appoggio, il contenuto di armatura non puo'  essere  inferiore  al
contenuto minimo indicato nell'art. 1, figure 1 e 2, dell'allegato A. 
  2. Per gli elementi con sviluppo bidimensionale  per  i  quali,  in
base al dimensionamento agli stati limite, non e'  necessaria  alcuna
armatura, puo' essere impiegato calcestruzzo non armato o  debolmente
armato secondo le seguenti indicazioni: 
    a) le opere delle classi di conseguenza CC1 e CC2 possono  essere
eseguite con calcestruzzo non armato o debolmente armato; 
    b) le  opere  della  classe  di  conseguenza  CC3  devono  essere
eseguite con calcestruzzo armato. Se si osservano le regole esecutive
di cui al presente art. 4 e le misure per la riduzione  dell'ampiezza
delle fessure di cui all'art. 5, le opere di protezione della  classe
CC3 possono essere eseguite con calcestruzzo debolmente armato. 
  3. Le opere sono classificate in classi di  conseguenza  secondo  i
seguenti criteri: 
    a) si classificano nelle classi di conseguenza CC1 e CC2 le opere
il cui collasso comporta solo effetti medi  o  modesti  (locali)  sul
sistema di protezione ovvero sulle zone protette; 
    b) si classificano nella classe di conseguenza CC3  le  opere  il
cui collasso comporta effetti  notevoli  sul  sistema  di  protezione
ovvero sulle zone protette. L'esecuzione con calcestruzzo leggermente
armato e' ammessa  solo  se  le  azioni  dinamiche  sono  di  entita'
trascurabile. 
  4. Per la riduzione a scalare dell'armatura nelle zone  in  cui  il
contenuto minimo non viene  raggiunto  valgono  i  seguenti  criteri,
indicati anche nell'art. 2 dell'allegato A: 
    a) la riduzione della sezione di armatura da una  zona  a  quella
contigua non dovrebbe essere maggiore del 50 per cento; 
    b) le riduzioni di armatura dovrebbero essere spaziate di  almeno
100 cm, ovvero di una misura pari ad  almeno  l'altezza  utile  della
sezione d (altezza utile secondo la norma UNI EN 1992-1-1). 
  5. Le opere possono essere eseguite con calcestruzzo non armato, se
sono soddisfatte le verifiche di cui alle seguenti lettere a)  e  b).
In tutti gli altri casi va utilizzato calcestruzzo debolmente  armato
ai sensi del comma 7: 
    a) la resistenza assiale NRd della sezione non armata,  calcolata
secondo la norma UNI EN  1992-1-1,  punto  12.6,  anche  in  funzione
dell'eccentricita', deve essere maggiore della forza  assiale  agente
Nsd ; 
    b) per gli elementi in calcestruzzo non armato si deve verificare
che in tutte le situazioni critiche, nei giunti di lavoro orizzontali
sottoposti all'azione della  forza  assiale  caratteristica  e  della
pressione idrostatica non possano formarsi, nella zona  sottoposta  a
tiro, fessure con profondita' a  maggiore  della  meta'  dell'altezza
della sezione h/2 (vedi art. 3,  figura  1,  e  art.  4,  formula  1,
dell'allegato A). L'altezza residua (calcolata  come  altezza  totale
della sezione h - profondita' della fessura a) deve essere  in  grado
di trasmettere il taglio agente, secondo la  formula  2  dell'art.  4
dell'allegato A. 
  6. Per le zone dell'elemento prive di armatura, la  verifica  della
durabilita' dell'armatura (ampiezza delle fessure) risulta superflua. 
  7. L'armatura minima  degli  elementi  di  calcestruzzo  debolmente
armati puo' essere ridotta in base ai  criteri  di  cui  all'art.  4,
figura 1, dell'allegato A. Per l'ottimizzazione dell'armatura  minima
degli  elementi  massicci  sottoposti  a  flessione  si  seguono   le
indicazioni del documento normativo ONR 24802, secondo cui l'armatura
minima viene ridotta della radice quadrata del rapporto tra  armatura
allo stato limite ultimo e armatura  minima,  secondo  la  formula  3
dell'art. 4 dell'allegato A. 
  8. Gli elementi di calcestruzzo  non  armato  o  debolmente  armato
devono  essere  rinforzati  con  un'armatura  di  ripartizione  delle
fessure. Tale armatura puo'  essere  ridotta,  se  si  rispettano  le
misure per la riduzione dell'ampiezza delle fessure indicate all'art.
5.