(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
          della Regione Toscana n. 9 del 26 febbraio 2020) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera q), e l'art. 11, dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme  relative  ai
rapporti delle organizzazioni di volontariato  con  la  Regione,  gli
Enti locali e gli altri Enti  pubblici  -  Istituzione  del  registro
regionale delle organizzazioni del volontariato); 
  Considerato quanto segue: 
      1. Il  Consiglio  regionale  intende  destinare  un  contributo
economico per sostenere organizzazioni di volontariato  che  svolgono
attivita' per il  sollievo,  psicologico  ed  emotivo,  dei  pazienti
pediatrici delle strutture  sanitarie,  pubbliche  e  private,  della
Toscana che erogano prestazioni di assistenza e cura  pediatrica  per
conto del servizio sanitario regionale; 
      2. In particolare, tali attivita' sono quelle svolte da clown e
mediante giochi terapeutici, e ogni altro intervento organizzato  per
arrecare sollievo durante la degenza, la somministrazione di  terapie
e prestazioni sanitarie, lo svolgimento di analisi e visite  mediche,
o nel tragitto di accompagnamento da e verso il domicilio; 
      3.   In   attuazione   del   principio    di    semplificazione
amministrativa, i contributi sono concessi con  procedura  automatica
dal momento  che  non  risulta  necessaria,  per  l'attuazione  degli
interventi, un'attivita' istruttoria di carattere tecnico,  economico
e finanziario; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera q),  dello  Statuto,
il  Consiglio  regionale,   nella   sua   funzione   di   organo   di
rappresentanza della comunita' toscana ai sensi  dell'art.  11  dello
Statuto,  dispone  interventi  a  sostegno  delle  organizzazioni  di
volontariato che svolgono attivita' per il sollievo,  psicologico  ed
emotivo, dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie, pubbliche
e private, della Toscana che erogano prestazioni di assistenza e cura
pediatrica per conto del servizio sanitario regionale. 
  2. Ai fini della presente legge, costituiscono attivita' di cui  al
comma 1, in particolare, la clown terapia, lo svolgimento  di  giochi
terapeutici  e  ogni  altro  intervento  organizzato   per   arrecare
sollievo, attraverso il gioco, il  teatro,  la  musica,  ai  pazienti
pediatrici delle strutture di cui al comma 1, durante la degenza,  la
somministrazione di terapie e prestazioni sanitarie,  lo  svolgimento
di analisi e visite mediche, o nel tragitto di accompagnamento  da  e
verso il domicilio.