(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 26 febbraio 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera q), e l'art. 11, dello Statuto; Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato); Considerato quanto segue: 1. Il Consiglio regionale intende destinare un contributo economico per sostenere organizzazioni di volontariato che svolgono attivita' per il sollievo, psicologico ed emotivo, dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, della Toscana che erogano prestazioni di assistenza e cura pediatrica per conto del servizio sanitario regionale; 2. In particolare, tali attivita' sono quelle svolte da clown e mediante giochi terapeutici, e ogni altro intervento organizzato per arrecare sollievo durante la degenza, la somministrazione di terapie e prestazioni sanitarie, lo svolgimento di analisi e visite mediche, o nel tragitto di accompagnamento da e verso il domicilio; 3. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedura automatica dal momento che non risulta necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attivita' istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario; Approva la presente legge: Art. 1 Finalita' 1. In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera q), dello Statuto, il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunita' toscana ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, dispone interventi a sostegno delle organizzazioni di volontariato che svolgono attivita' per il sollievo, psicologico ed emotivo, dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, della Toscana che erogano prestazioni di assistenza e cura pediatrica per conto del servizio sanitario regionale. 2. Ai fini della presente legge, costituiscono attivita' di cui al comma 1, in particolare, la clown terapia, lo svolgimento di giochi terapeutici e ogni altro intervento organizzato per arrecare sollievo, attraverso il gioco, il teatro, la musica, ai pazienti pediatrici delle strutture di cui al comma 1, durante la degenza, la somministrazione di terapie e prestazioni sanitarie, lo svolgimento di analisi e visite mediche, o nel tragitto di accompagnamento da e verso il domicilio.