Art. 2 Soggetti beneficiari 1. La presente legge disciplina gli interventi a sostegno delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) che, per statuto, svolgono con carattere di continuita' le attivita' di cui all'art. 1.