Art. 2 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. La presente legge disciplina gli  interventi  a  sostegno  delle
organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui
all'art. 4 della  legge  regionale  26  aprile  1993,  n.  28  (Norme
relative ai rapporti delle  organizzazioni  di  volontariato  con  la
Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione  del
registro regionale delle organizzazioni del  volontariato)  che,  per
statuto, svolgono con carattere di continuita' le  attivita'  di  cui
all'art. 1.