Art. 4 Domande di concessione 1. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal rappresentante legale con apposizione di firma digitale, e' presentata nei termini e secondo le modalita' stabilite nell'avviso. 2. La domanda contiene l'indicazione della denominazione della persona giuridica e del recapito di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare ogni comunicazione in merito alla procedura di concessione. 3. Alla domanda e' allegata, a pena di irricevibilita', la seguente documentazione: a. statuto e atto costitutivo; b) convenzione o atto autorizzativo del soggetto titolare della struttura sanitaria interessata autorizzante lo svolgimento dell'attivita' di animazione per i pazienti pediatrici degenti o trattati nella struttura stessa; c) per le associazioni che realizzano le attivita' di cui alla presente legge all'esterno delle strutture sanitarie, in alternativa alla documentazione di cui alla lettera b), una attestazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), comprovante lo svolgimento dell'attivita' in via continuativa nell'anno precedente. 4. Ciascun soggetto puo' presentare una sola domanda.