Art. 4 
 
                       Domande di concessione 
 
  1. La domanda  di  concessione  del  contributo,  sottoscritta  dal
rappresentante  legale  con  apposizione  di   firma   digitale,   e'
presentata nei termini e secondo le modalita' stabilite nell'avviso. 
  2. La domanda  contiene  l'indicazione  della  denominazione  della
persona giuridica e del recapito  di  posta  elettronica  certificata
(PEC) al quale inviare ogni comunicazione in merito alla procedura di
concessione. 
  3. Alla domanda e' allegata, a pena di irricevibilita', la seguente
documentazione: 
    a. statuto e atto costitutivo; 
      b) convenzione o atto autorizzativo del soggetto titolare della
struttura   sanitaria   interessata   autorizzante   lo   svolgimento
dell'attivita' di animazione per  i  pazienti  pediatrici  degenti  o
trattati nella struttura stessa; 
      c) per le associazioni che realizzano le attivita' di cui  alla
presente legge all'esterno delle strutture sanitarie, in  alternativa
alla documentazione di cui alla lettera b), una attestazione resa  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), comprovante lo svolgimento
dell'attivita' in via continuativa nell'anno precedente. 
  4. Ciascun soggetto puo' presentare una sola domanda.