Art. 2 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli oneri di  cui  alla  presente  legge,  quantificati  in  un
importo  massimo  pari  ad  euro  493.848,36,  compresi   gli   oneri
accessori, si  fa  fronte  con  gli  stanziamenti  della  Missione  9
«Sviluppo sostenibile  e  tutela  del  territorio  e  dell'ambiente»,
Programma 01 «Difesa del suolo», Titolo 1 «Spese correnti»,  mediante
utilizzo, con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art.
51  del  decreto  legislativo  118/2011,  delle  risorse  accantonate
nell'apposito fondo  per  passivita'  potenziali  della  Missione  20
«Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese
correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita' 2020.