Art. 2 Norma finanziaria 1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati in un importo massimo pari ad euro 493.848,36, compresi gli oneri accessori, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», Titolo 1 «Spese correnti», mediante utilizzo, con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 118/2011, delle risorse accantonate nell'apposito fondo per passivita' potenziali della Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita' 2020.