(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 21 febbraio 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera m) dello Statuto; Visti gli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunita' europea; Visto il regolamento 800/2008/CE della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi); Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni); Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef ed istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali); Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo); Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione); Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario); Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; Vista la sentenza della Corte costituzionale 21 giugno 2013, n. 153, con la quale e' stata dichiarata infondata la questione di legittimita' costituzionale promossa sulla legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana); Vista la legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana); Vista la legge regionale 13 dicembre 2017, n. 72 (Disposizioni relative ai destinatari delle agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 18/2017); Considerato quanto segue: 1) investire in cultura e paesaggio significa investire nella crescita economico-sociale del Paese e contribuire alla competitivita' del territorio; 2) la Regione Toscana, gia' nel 2012, con la legge regionale n. 45/2012, ha attivato una specifica politica fiscale di agevolazione nei confronti dei privati che contribuiscano alla realizzazione di progetti culturali o di valorizzazione del paesaggio in Toscana, e cio' tenendo conto che dal 2013 avrebbe avuto piena applicazione il decreto legislativo n. 68/2011, con conseguente piena attuazione dell'autonomia di entrata delle regioni; 3) la Corte costituzionale, con la sentenza n. 153/2013 ha confermato l'impostazione del legislatore toscano ribadendo che il decreto legislativo n. 68/2011, con riferimento all'Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), consente alle regioni a statuto ordinario di ridurre le aliquote del suddetto tributo e di disporre riduzioni della base imponibile, nel rispetto dei principi nella norma stessa richiamati; 4) nel 2014 lo Stato ha formalizzato misure analoghe a quelle disposte dalla Regione Toscana con il decreto-legge n. 83/2014, convertito dalla legge n. 106/2014, il quale consente un credito di imposta, pari ad una percentuale dell'importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano; 5) alla luce delle analisi compiute sull'applicazione della legge regionale n. 18/2017, e' opportuno modificarne la disciplina, al fine di renderla maggiormente efficace ed attrattiva di erogazioni liberali, confermando l'opportunita' di sinergia tra le risorse pubbliche e le risorse private destinate alla cultura ed alla valorizzazione del paesaggio; 6) l'applicazione della legge regionale n. 18/2017, se da un lato ha messo in luce, sia pure in un periodo non troppo esteso, un aumento considerevole della numerosita' e quantita' delle erogazioni effettuate a favore dei progetti d'intervento di valenza specificamente regionale, significativo di una maggiore attrattivita' della misura agevolativa, dall'altro ha evidenziato la difficolta' di attivare l'agevolazione per i progetti d'intervento previsti dall'art. 1 del decreto-legge n. 83/2014, convertito dalla legge n. 106/2014, da individuarsi prioritariamente in quanto presentati da enti locali in forma associata, o singolarmente, ed aventi valenza culturale, paesaggistica od economica di livello sovracomunale. In relazione all'analisi compiuta relativamente ai progetti d'intervento di cui al decreto legislativo n. 68/2011 e raccolti all'interno del portale nazionale «Art Bonus», risulta opportuno modificare la disciplina dell'art. 3, abrogandone il comma 4, al fine di rendere le procedure piu' coerenti alle modalita' e requisiti richiesti dalla normativa nazionale, tra i quali non si rintraccia la presentazione di progetti di livello sovracomunale, consentendo con cio', nel favorire un allineamento piu' diretto alla misura agevolativa nazionale, di aumentare di conseguenza l'efficacia dell'agevolazione regionale; 7) si prevede inoltre la fissazione di una soglia massima per lo sgravio IRAP fino ad un importo annuale massimo di euro 100.000,00 per ogni soggetto di cui all'art. 2. L'introduzione di una soglia massima di fruibilita' del beneficio per singolo benefattore, consente una piu' efficace ed equanime distribuzione del beneficio, stimolando inoltre la crescita di sensibilita' verso il mecenatismo culturale nei territori, secondo uno schema diffuso, ovvero di cosiddetta «prossimita'»; 8) sono oggetto delle agevolazioni fiscali anche i finanziamenti per i progetti d'intervento previsti dal decreto legislativo n. 68/2011, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis»; 9) si prevede che la Giunta regionale invia, ogni anno, al Consiglio regionale una relazione che, sulla base degli elementi raccolti, dia conto dei risultati ottenuti dall'applicazione della presente legge; Approva la presente legge: Art. 1 Progetti di intervento finanziabili. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 18/2017 1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana), le parole: «lettera a)», sono soppresse. 2. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2017, e' abrogato.