(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
          della Regione Toscana n. 8 del 21 febbraio 2020) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera m) dello Statuto; 
  Visti gli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della  Comunita'
europea; 
  Visto il regolamento 800/2008/CE della  Commissione  del  6  agosto
2008, che dichiara alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il
mercato comune in applicazione degli articoli 87 e  88  del  trattato
(Regolamento generale di esenzione per categoria); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle  imposte
sui redditi); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi); 
  Visto il decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  (Norme  di
semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti  in  sede   di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni); 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446  (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  revisione  degli
scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni   dell'Irpef   ed
istituzione di una addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche'
riordino della disciplina dei tributi locali); 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  (Riforma
dell'organizzazione del Governo); 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo  in  materia
di   federalismo   fiscale,   in   attuazione dell'art.   119   della
Costituzione); 
  Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni  in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto  ordinario  e
delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei  fabbisogni
standard nel settore sanitario); 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni  urgenti
per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura  ed
il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla  legge
29 luglio 2014, n. 106; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale  21  giugno  2013,  n.
153, con la quale e'  stata  dichiarata  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale promossa sulla legge regionale 31  luglio
2012,  n.  45  (Agevolazioni  fiscali  per  favorire,   sostenere   e
valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana); 
  Vista la legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali
per il sostegno della cultura e la valorizzazione  del  paesaggio  in
Toscana); 
  Vista la legge regionale 13  dicembre  2017,  n.  72  (Disposizioni
relative ai destinatari delle agevolazioni fiscali  per  il  sostegno
della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche
alla legge regionale n. 18/2017); 
  Considerato quanto segue: 
  1) investire in  cultura  e  paesaggio  significa  investire  nella
crescita   economico-sociale   del   Paese   e    contribuire    alla
competitivita' del territorio; 
  2) la Regione Toscana, gia' nel 2012, con  la  legge  regionale  n.
45/2012, ha attivato una specifica politica fiscale  di  agevolazione
nei confronti dei privati che contribuiscano  alla  realizzazione  di
progetti culturali o di valorizzazione del paesaggio  in  Toscana,  e
cio' tenendo conto che dal 2013 avrebbe avuto piena  applicazione  il
decreto legislativo n.  68/2011,  con  conseguente  piena  attuazione
dell'autonomia di entrata delle regioni; 
  3)  la  Corte  costituzionale,  con  la  sentenza  n.  153/2013  ha
confermato l'impostazione del legislatore toscano  ribadendo  che  il
decreto legislativo n. 68/2011, con riferimento all'Imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP), consente alle  regioni  a  statuto
ordinario di ridurre le aliquote del suddetto tributo e  di  disporre
riduzioni della base imponibile,  nel  rispetto  dei  principi  nella
norma stessa richiamati; 
  4) nel 2014 lo Stato  ha  formalizzato  misure  analoghe  a  quelle
disposte dalla Regione  Toscana  con  il  decreto-legge  n.  83/2014,
convertito dalla legge n. 106/2014, il quale consente un  credito  di
imposta, pari ad una percentuale dell'importo donato, a chi  effettua
erogazioni liberali a  sostegno  del  patrimonio  culturale  pubblico
italiano; 
  5) alla luce delle analisi compiute sull'applicazione  della  legge
regionale n. 18/2017, e' opportuno modificarne la disciplina, al fine
di  renderla  maggiormente  efficace  ed  attrattiva  di   erogazioni
liberali, confermando  l'opportunita'  di  sinergia  tra  le  risorse
pubbliche e  le  risorse  private  destinate  alla  cultura  ed  alla
valorizzazione del paesaggio; 
  6) l'applicazione della legge regionale n. 18/2017, se da  un  lato
ha messo in luce, sia pure  in  un  periodo  non  troppo  esteso,  un
aumento considerevole della numerosita' e quantita' delle  erogazioni
effettuate  a   favore   dei   progetti   d'intervento   di   valenza
specificamente regionale, significativo di una maggiore attrattivita'
della misura agevolativa, dall'altro ha evidenziato la difficolta' di
attivare  l'agevolazione  per  i   progetti   d'intervento   previsti
dall'art. 1 del decreto-legge n. 83/2014, convertito dalla  legge  n.
106/2014, da individuarsi prioritariamente in  quanto  presentati  da
enti locali in forma associata, o singolarmente,  ed  aventi  valenza
culturale, paesaggistica od economica di  livello  sovracomunale.  In
relazione all'analisi compiuta relativamente ai progetti d'intervento
di cui al decreto legislativo n. 68/2011 e raccolti  all'interno  del
portale  nazionale  «Art  Bonus»,  risulta  opportuno  modificare  la
disciplina dell'art. 3, abrogandone il comma 4, al fine di rendere le
procedure piu' coerenti alle modalita' e  requisiti  richiesti  dalla
normativa nazionale, tra i quali non si rintraccia  la  presentazione
di progetti di  livello  sovracomunale,  consentendo  con  cio',  nel
favorire  un  allineamento  piu'  diretto  alla  misura   agevolativa
nazionale, di aumentare di conseguenza l'efficacia  dell'agevolazione
regionale; 
  7) si prevede inoltre la fissazione di una soglia  massima  per  lo
sgravio IRAP fino ad un importo annuale massimo  di  euro  100.000,00
per ogni soggetto di cui all'art. 2.  L'introduzione  di  una  soglia
massima  di  fruibilita'  del  beneficio  per  singolo   benefattore,
consente una piu' efficace ed equanime distribuzione  del  beneficio,
stimolando inoltre la crescita di sensibilita' verso  il  mecenatismo
culturale nei  territori,  secondo  uno  schema  diffuso,  ovvero  di
cosiddetta «prossimita'»; 
  8) sono oggetto delle agevolazioni fiscali  anche  i  finanziamenti
per i progetti  d'intervento  previsti  dal  decreto  legislativo  n.
68/2011, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia
di aiuti «de minimis»; 
  9) si  prevede  che  la  Giunta  regionale  invia,  ogni  anno,  al
Consiglio regionale una relazione  che,  sulla  base  degli  elementi
raccolti, dia conto dei risultati  ottenuti  dall'applicazione  della
presente legge; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                Progetti di intervento finanziabili. 
        Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 18/2017 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 5 aprile  2017,  n.
18  (Agevolazioni  fiscali  per  il  sostegno  della  cultura  e   la
valorizzazione del paesaggio in Toscana), le  parole:  «lettera  a)»,
sono soppresse. 
  2. Il comma 4 dell'art. 3 della  legge  regionale  n.  18/2017,  e'
abrogato.