Art. 2 
 
           Misure e modalita' delle agevolazioni fiscali. 
        Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 18/2017 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 18/2017, e'
inserito il seguente: 
  «3-bis. Il credito d'imposta e' riconosciuto  fino  ad  un  importo
annuale massimo di euro 100.000,00 per ogni soggetto di cui  all'art.
2.». 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 18 febbraio 2020 
 
                                ROSSI 
 
  (Omissis).