Art. 2 Misure e modalita' delle agevolazioni fiscali. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 18/2017 1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 18/2017, e' inserito il seguente: «3-bis. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino ad un importo annuale massimo di euro 100.000,00 per ogni soggetto di cui all'art. 2.». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 18 febbraio 2020 ROSSI (Omissis).