(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020 ) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione; Visto l'art. 3, comma 3, dello Statuto per il quale la Regione sostiene i principi di sussidiarieta' sociale e istituzionale; Visto l'art. 63, comma 2, dello Statuto; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale); Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta') convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48; Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative); Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali); Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 23 gennaio 2020; Considerato quanto segue: 1. La presente legge interviene per disciplinare gli interventi per la sicurezza urbana, non solo in senso tradizionale, ma prevedendo modalita' innovative come iniziative di sicurezza partecipata e progetti speciali, con la finalita' di coinvolgere sia gli organi e le competenze pubbliche, sia il tessuto associativo e le risorse di cittadinanza attiva; 2. La presente legge assume il concetto di sicurezza urbana definito dal recente decreto-legge n. 14/2017 convertito dalla legge n. 48/2017, che non riguarda soltanto interventi in tema di ordine e sicurezza pubblica di competenza statale, ma interventi coordinati fra i vari livelli istituzionali in un'ottica pluridimensionale che interessa anche le situazioni di degrado, marginalita' sociale e bisogni di riqualificazione urbana; 3. Gli interventi regionali e locali nei settori della polizia locale, della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalita', del diritto allo studio, della formazione professionale, del collocamento al lavoro, della riqualificazione urbana, dell'edilizia residenziale pubblica costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunita' regionale, alla prevenzione dei fenomeni e delle cause della criminalita' e al sostegno alle vittime dei reati, senza interferenze e nel pieno rispetto delle competenze statali, in particolare per cio' che concerne la materia ordine pubblico e sicurezza di cui all'art. 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione; 4. La presente legge, in conformita' a quanto previsto dall'art. 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione, che esclude dalla competenza legislativa esclusiva statale la polizia amministrativa locale, disciplina le funzioni di polizia amministrativa locale e le strutture di polizia municipale, i corpi di polizia provinciale e della Citta' metropolitana di Firenze; 5. La presente legge attua interventi volti a garantire requisiti di uniformita' nell'esercizio delle suddette funzioni, nella strutturazione dei servizi, nel reclutamento e formazione degli addetti, operando in sussidiarieta' degli enti locali anche ai fini di adeguatezza pure nei rapporti con gli organi statali; 6. La presente legge opera altresi' interventi di sussidiarieta' sociale sostenendo la libera iniziativa dei cittadini che si organizzano per interventi di sicurezza partecipata ed imponendo alle strutture di polizia locale moduli operativi di comunita' in ascolto delle esigenze del territorio di riferimento; 7. Le disposizioni sulle gestioni associate e le unioni di comuni sono in linea con quanto previsto dalla legge regionale n. 68/2011; 8. Per la qualita' ed efficacia delle azioni di polizia locale, la presente legge assicura la particolare qualificazione tecnica dell'intervento regionale e si avvale delle competenze consolidate della Fondazione Scuola interregionale di polizia locale; 9. Il titolo IV della presente legge e' volto ad orientare la normazione locale in materia di vivibilita' urbana e contrasto ai fenomeni di degrado e fornisce anche la strumentazione procedurale finalizzata all'effettiva applicazione delle disposizioni da parte dei singoli enti; 10. Nel perseguimento delle finalita' di cui al punto 9, la legge indica alcuni elementi di uniformita' di tali atti normativi locali, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, ponendosi come normativa di riferimento per gli ambiti oggetto degli atti normativi locali in materia di sicurezza urbana nei casi in cui sussistano materie di competenza regionale che concernono sia la vivibilita' e il decoro urbano, sia l'assistenza alle persone, al fine della tutela della convivenza civile; 11. Sono quindi esclusi, anche per questo ambito, possibili interferenze con le competenze statali in quanto la legge non interviene in materia di ordine o sicurezza pubblica, che debbono essere assicurate dallo Stato nell'ambito della sua competenza esclusiva; 12. Nella pianificazione territoriale e, in generale, nelle attivita' di programmazione, i comuni tengono in considerazione le esigenze della sicurezza urbana nella consapevolezza che per affrontare il tema della sicurezza sono necessarie politiche trasversali e integrate; 13. I comuni, infatti, esercitano le loro funzioni e svolgono i propri compiti nell'ambito della presente legge come enti che concorrono allo sviluppo dei servizi alla persona e al benessere complessivo della comunita' amministrata in tutte le sue esigenze, ivi compresa quella della vivibilita' urbana; Approva la presente legge Art. 1 Oggetto della legge 1. La presente legge detta disposizioni concernenti: a) la promozione e lo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunita' regionale, il sostegno di progetti finalizzati a promuovere condizioni che migliorano la sicurezza delle persone, la promozione dell'integrazione delle politiche sociali e territoriali, di competenza della Regione e degli enti locali, con le politiche di contrasto della criminalita', di competenza degli organi statali; b) i requisiti essenziali di uniformita' per l'organizzazione e lo svolgimento, anche in forma associata, delle azioni di controllo connesse alle funzioni di polizia amministrativa locale tramite strutture di polizia municipale, di polizia provinciale e della Citta' metropolitana di Firenze, di seguito insieme indicate nella presente legge con il termine «polizia locale», al fine di assicurarne l'efficace espletamento sul territorio regionale; c) i fenomeni di degrado urbano, a fini preventivi, mediante una normativa quadro per i regolamenti degli enti locali sulla disciplina degli aspetti che non attengono alla tutela dell'ordine pubblico di competenza esclusiva statale. 2. La presente legge definisce altresi' gli ambiti delle politiche pubbliche regionali per garantire la sicurezza dei cittadini considerata quale bene comune e componente fondamentale dello Stato democratico e di diritto, nel rispetto delle competenze statali.