(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.  8,
                 parte prima, del 21 febbraio 2020 ) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione; 
  Visto l'art. 3, comma 3, dello Statuto  per  il  quale  la  Regione
sostiene i principi di sussidiarieta' sociale e istituzionale; 
  Visto l'art. 63, comma 2, dello Statuto; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema
penale); 
  Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65  (Legge-quadro  sull'ordinamento
della polizia municipale); 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo  1997,  n.
59); 
  Visto il  decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.  14  (Disposizioni
urgenti  in  materia  di  sicurezza  delle  citta')  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48; 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81  (Disposizioni  in
materia di sanzioni amministrative); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema
delle autonomie locali); 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo del territorio); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali  32/2002,
67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); 
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 23 gennaio 2020; 
  Considerato quanto segue: 
    1. La presente legge interviene per disciplinare  gli  interventi
per  la  sicurezza  urbana,  non  solo  in  senso  tradizionale,   ma
prevedendo  modalita'  innovative  come   iniziative   di   sicurezza
partecipata e progetti speciali, con la finalita' di coinvolgere  sia
gli organi e le competenze pubbliche, sia il tessuto associativo e le
risorse di cittadinanza attiva; 
    2. La presente legge  assume  il  concetto  di  sicurezza  urbana
definito dal recente decreto-legge n. 14/2017 convertito dalla  legge
n. 48/2017, che non riguarda soltanto interventi in tema di ordine  e
sicurezza pubblica di competenza statale,  ma  interventi  coordinati
fra i vari livelli istituzionali in un'ottica  pluridimensionale  che
interessa anche le situazioni  di  degrado,  marginalita'  sociale  e
bisogni di riqualificazione urbana; 
    3. Gli interventi regionali e locali nei  settori  della  polizia
locale, della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalita',  del
diritto allo studio, della formazione professionale, del collocamento
al lavoro, della riqualificazione urbana, dell'edilizia  residenziale
pubblica costituiscono strumenti per il concorso della  Regione  allo
sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunita' regionale,
alla prevenzione dei fenomeni e delle cause della criminalita'  e  al
sostegno alle vittime dei  reati,  senza  interferenze  e  nel  pieno
rispetto delle  competenze  statali,  in  particolare  per  cio'  che
concerne la materia ordine pubblico e sicurezza di cui all'art.  117,
comma secondo, lettera h), della Costituzione; 
    4. La presente legge, in conformita' a quanto previsto  dall'art.
117, comma secondo, lettera h), della Costituzione, che esclude dalla
competenza legislativa esclusiva statale  la  polizia  amministrativa
locale, disciplina le funzioni di polizia amministrativa locale e  le
strutture di polizia municipale, i corpi  di  polizia  provinciale  e
della Citta' metropolitana di Firenze; 
    5. La presente legge attua interventi volti a garantire requisiti
di  uniformita'  nell'esercizio  delle   suddette   funzioni,   nella
strutturazione dei  servizi,  nel  reclutamento  e  formazione  degli
addetti, operando in sussidiarieta' degli enti locali anche  ai  fini
di adeguatezza pure nei rapporti con gli organi statali; 
    6. La presente legge opera altresi' interventi di  sussidiarieta'
sociale  sostenendo  la  libera  iniziativa  dei  cittadini  che   si
organizzano per interventi di sicurezza partecipata ed imponendo alle
strutture di polizia locale moduli operativi di comunita' in  ascolto
delle esigenze del territorio di riferimento; 
    7. Le disposizioni sulle gestioni associate e le unioni di comuni
sono in linea con quanto previsto dalla legge regionale n. 68/2011; 
    8. Per la qualita' ed efficacia delle azioni di  polizia  locale,
la presente legge  assicura  la  particolare  qualificazione  tecnica
dell'intervento regionale e si avvale  delle  competenze  consolidate
della Fondazione Scuola interregionale di polizia locale; 
    9. Il titolo IV della presente legge e'  volto  ad  orientare  la
normazione locale in materia di vivibilita'  urbana  e  contrasto  ai
fenomeni di degrado e fornisce anche  la  strumentazione  procedurale
finalizzata all'effettiva applicazione delle  disposizioni  da  parte
dei singoli enti; 
    10. Nel perseguimento delle finalita' di cui al punto 9, la legge
indica alcuni elementi di uniformita' di tali atti normativi  locali,
ai sensi dell'art. 63 dello  Statuto,  ponendosi  come  normativa  di
riferimento per gli ambiti oggetto degli  atti  normativi  locali  in
materia di sicurezza urbana nei casi in  cui  sussistano  materie  di
competenza regionale che concernono sia la vivibilita'  e  il  decoro
urbano, sia l'assistenza alle persone, al  fine  della  tutela  della
convivenza civile; 
    11. Sono quindi  esclusi,  anche  per  questo  ambito,  possibili
interferenze con  le  competenze  statali  in  quanto  la  legge  non
interviene in materia di ordine o  sicurezza  pubblica,  che  debbono
essere  assicurate  dallo  Stato  nell'ambito  della  sua  competenza
esclusiva; 
    12. Nella  pianificazione  territoriale  e,  in  generale,  nelle
attivita' di programmazione, i comuni tengono  in  considerazione  le
esigenze  della  sicurezza  urbana  nella  consapevolezza   che   per
affrontare  il  tema  della  sicurezza  sono   necessarie   politiche
trasversali e integrate; 
    13. I comuni, infatti, esercitano le loro funzioni e  svolgono  i
propri  compiti  nell'ambito  della  presente  legge  come  enti  che
concorrono allo sviluppo dei servizi  alla  persona  e  al  benessere
complessivo della comunita' amministrata in tutte  le  sue  esigenze,
ivi compresa quella della vivibilita' urbana; 
 
                               Approva 
                          la presente legge 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto della legge 
 
  1. La presente legge detta disposizioni concernenti: 
    a) la promozione e lo sviluppo dell'ordinata e civile  convivenza
della comunita' regionale, il  sostegno  di  progetti  finalizzati  a
promuovere condizioni che migliorano la sicurezza delle  persone,  la
promozione dell'integrazione delle politiche sociali e  territoriali,
di competenza della Regione e degli enti locali, con le politiche  di
contrasto della criminalita', di competenza degli organi statali; 
    b) i requisiti essenziali di uniformita' per  l'organizzazione  e
lo svolgimento, anche in forma associata, delle azioni  di  controllo
connesse alle  funzioni  di  polizia  amministrativa  locale  tramite
strutture di polizia  municipale,  di  polizia  provinciale  e  della
Citta' metropolitana di Firenze, di seguito  insieme  indicate  nella
presente  legge  con  il  termine  «polizia  locale»,  al   fine   di
assicurarne l'efficace espletamento sul territorio regionale; 
    c) i fenomeni di degrado urbano, a fini preventivi, mediante  una
normativa quadro per i regolamenti degli enti locali sulla disciplina
degli aspetti che non attengono alla tutela dell'ordine  pubblico  di
competenza esclusiva statale. 
  2. La presente legge definisce altresi' gli ambiti delle  politiche
pubbliche  regionali  per  garantire  la  sicurezza   dei   cittadini
considerata quale bene comune e componente fondamentale  dello  Stato
democratico e di diritto, nel rispetto delle competenze statali.