Art. 13 
 
                   Finanziamento degli interventi 
 
  1.  La  deliberazione  di  cui  all'art.  5,  comma  3,  stabilisce
annualmente criteri e modalita' per l'assegnazione dei  finanziamenti
per lo svolgimento delle attivita' e degli  interventi  previsti  dal
presente titolo, nonche' le modalita' di  verifica  sull'impiego  dei
finanziamenti e dell'eventuale revoca dei finanziamenti medesimi. Una
quota dei  finanziamenti  destinati  agli  enti  locali  puo'  essere
finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti  dagli  atti
di collaborazione istituzionale per la sicurezza di cui  all'art.  4,
comma 3. 
  2. Il finanziamento regionale  destinato  agli  interventi  di  cui
all'art. 5 non puo' superare il 70 per cento della spesa prevista per
la realizzazione di ciascun progetto,  fatto  salvo  quanto  previsto
all'art. 6, comma 2, lettera a). 
  3.  Almeno  il  20  per  cento  dei  finanziamenti  finalizzati  al
potenziamento delle strutture di polizia locale di  cui  all'art.  5,
comma  1,  lettera  c),  e'  riservato  alla   costituzione   ed   al
rafforzamento dei corpi di polizia municipale di cui all'art. 29.