Art. 13 Finanziamento degli interventi 1. La deliberazione di cui all'art. 5, comma 3, stabilisce annualmente criteri e modalita' per l'assegnazione dei finanziamenti per lo svolgimento delle attivita' e degli interventi previsti dal presente titolo, nonche' le modalita' di verifica sull'impiego dei finanziamenti e dell'eventuale revoca dei finanziamenti medesimi. Una quota dei finanziamenti destinati agli enti locali puo' essere finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti dagli atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza di cui all'art. 4, comma 3. 2. Il finanziamento regionale destinato agli interventi di cui all'art. 5 non puo' superare il 70 per cento della spesa prevista per la realizzazione di ciascun progetto, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 2, lettera a). 3. Almeno il 20 per cento dei finanziamenti finalizzati al potenziamento delle strutture di polizia locale di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), e' riservato alla costituzione ed al rafforzamento dei corpi di polizia municipale di cui all'art. 29.