Art. 14 
 
               Strutture e funzioni di polizia locale 
 
  1. La struttura di polizia locale consiste nella organizzazione  di
persone e mezzi disposta da ciascun ente locale con modalita' tali da
garantirne l'efficienza,  l'efficacia  e  la  continuita'  operativa,
tenuto  conto  delle  caratteristiche  demografiche,  morfologiche  e
socio-economiche  del  proprio  territorio,  compatibilmente  con  le
risorse disponibili. 
  2. Gli addetti alle strutture di  polizia  locale  provvedono  allo
svolgimento delle funzioni  ad  essi  attribuite  dalle  disposizioni
vigenti, tra le quali in particolare: 
    a) vigilare sull'osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze e
altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli
enti locali, nell'ambito delle competenze dell'ente locale; 
    b) vigilare sull'integrita' e sulla conservazione del  patrimonio
pubblico; 
    c)  prestare  opera  di  soccorso  nelle  pubbliche  calamita'  o
disastri, nonche' in caso di  privato  infortunio  e  collaborare  ai
servizi  e  alle  operazioni  di  protezione  civile  di   competenza
dell'ente di appartenenza  o  dell'ente  responsabile  dell'esercizio
associato  della  protezione   civile   cui   partecipa   l'ente   di
appartenenza; 
    d) svolgere i controlli relativi ai tributi locali di  competenza
secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti; 
    e) effettuare attivita' di controllo ed ispettive  inerenti  alla
verifica degli adempimenti in materia di tributi regionali. 
  3. Gli addetti alle strutture di polizia  locale,  comprese  quelle
gestite in forma associata, svolgono altresi' le funzioni di  polizia
giudiziaria e le funzioni di pubblica sicurezza, nonche' i compiti di
polizia stradale, nei casi e con le modalita'  previste  dalla  legge
statale. 
  4. La polizia provinciale e la polizia della  Citta'  metropolitana
di Firenze svolgono i compiti di vigilanza di cui al comma 2, lettera
a), anche nell'ambito delle funzioni oggetto  di  riordino  ai  sensi
della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22  (Riordino  delle  funzioni
provinciali  e  attuazione  della  legge  7  aprile   2014,   n.   56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali  32/2002,
67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).