Art. 14 Strutture e funzioni di polizia locale 1. La struttura di polizia locale consiste nella organizzazione di persone e mezzi disposta da ciascun ente locale con modalita' tali da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuita' operativa, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche e socio-economiche del proprio territorio, compatibilmente con le risorse disponibili. 2. Gli addetti alle strutture di polizia locale provvedono allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni vigenti, tra le quali in particolare: a) vigilare sull'osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle competenze dell'ente locale; b) vigilare sull'integrita' e sulla conservazione del patrimonio pubblico; c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamita' o disastri, nonche' in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza o dell'ente responsabile dell'esercizio associato della protezione civile cui partecipa l'ente di appartenenza; d) svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti; e) effettuare attivita' di controllo ed ispettive inerenti alla verifica degli adempimenti in materia di tributi regionali. 3. Gli addetti alle strutture di polizia locale, comprese quelle gestite in forma associata, svolgono altresi' le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni di pubblica sicurezza, nonche' i compiti di polizia stradale, nei casi e con le modalita' previste dalla legge statale. 4. La polizia provinciale e la polizia della Citta' metropolitana di Firenze svolgono i compiti di vigilanza di cui al comma 2, lettera a), anche nell'ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).