Art. 15 Norme per la tutela degli operatori di polizia locale 1. Qualora per lo svolgimento delle loro funzioni gli operatori di polizia locale siano dotati di armi per la difesa personale, i comuni, le unioni dei comuni, le province e la Citta' metropolitana di Firenze predispongono luoghi idonei al caricamento e allo scaricamento, nonche' armadi blindati o armerie per il deposito delle stesse, conformemente a quanto previsto dal d.m. interno n. 145/1987. 2. La Giunta regionale, nell'ambito dello stanziamento complessivo previsto dalla presente legge, puo' destinare specifici contributi a comuni, unioni dei comuni, province e Citta' metropolitana di Firenze finalizzati all'adempimento di quanto previsto dagli articoli 12 e 15 del d.m. interno n. 145/1987.