Art. 15 
 
        Norme per la tutela degli operatori di polizia locale 
 
  1. Qualora per lo svolgimento delle loro funzioni gli operatori  di
polizia locale siano dotati  di  armi  per  la  difesa  personale,  i
comuni, le unioni dei comuni, le province e la  Citta'  metropolitana
di  Firenze  predispongono  luoghi  idonei  al  caricamento  e   allo
scaricamento, nonche' armadi blindati o armerie per il deposito delle
stesse, conformemente a quanto previsto dal d.m. interno n. 145/1987. 
  2. La Giunta regionale, nell'ambito dello stanziamento  complessivo
previsto dalla presente legge, puo' destinare specifici contributi  a
comuni, unioni dei comuni, province e Citta' metropolitana di Firenze
finalizzati all'adempimento di quanto previsto dagli articoli 12 e 15
del d.m. interno n. 145/1987.