Art. 16 Principi organizzativi e funzionali 1. Nel rispetto della legge statale e della presente legge, i regolamenti degli enti locali disciplinano: a) l'ordinamento e l'organizzazione delle strutture di polizia locale; b) le modalita' di nomina del responsabile di struttura di polizia municipale o provinciale o della Citta' metropolitana di Firenze quando non sono istituiti corpi; c) le modalita' di individuazione delle figure di coordinamento. 2. Il personale addetto alle strutture di polizia locale: a) di norma, non puo' essere destinato stabilmente a svolgere attivita' e compiti diversi da quelli previsti dalla presente legge, anche nel caso di personale comandato o distaccato, fatti salvi i casi di inabilita' temporanea; b) svolge in uniforme le attivita' ad esso inerenti, salvo i casi in cui il regolamento dell'ente preveda diversamente; c) possiede i requisiti previsti per lo svolgimento delle funzioni stabilite dalla legge; d) e' selezionato mediante modalita' di verifica del possesso dei requisiti di natura psichica e fisica previsti dalla legislazione in materia. 3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, le strutture di polizia locale adottano moduli operativi di comunita' mediante: a) attivita' di rilevazione e interpretazione dei problemi del territorio di riferimento, anche a livello di vicinato e quartiere; b) utilizzo di sensibilita' e competenze comunicative nella relazione con i cittadini e nella gestione dei conflitti; c) conoscenza della rete dei servizi pubblici e delle competenze dei servizi pubblici locali, nonche' delle politiche urbane attivate; d) conoscenza della rete dei soggetti attivi sul territorio quali associazioni di volontariato di cui all'art. 21 o di altra natura, compresi gli operatori economici; e) utilizzo di strumenti operativi di lavoro in collaborazione con altri soggetti pubblici, in particolare per quanto riguarda il trattamento e la condivisione delle informazioni, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati e sul segreto d'ufficio; f) modalita' di lavoro e di strumenti che permettano alla comunita' locale di essere informata sull'andamento dei fenomeni, sulla natura dei problemi e sulle soluzioni attuate, in un'ottica di trasparenza del lavoro svolto dalla polizia locale. 4. Il sindaco, il Sindaco metropolitano e il presidente della provincia definiscono gli indirizzi ed esercitano il controllo sull'espletamento delle attivita' di polizia amministrativa locale espletate dalle strutture di polizia locale. 5. Il presidente dell'unione di comuni svolge le funzioni attribuite al sindaco nei casi e nei limiti previsti dall'art. 1, comma 111, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).