Art. 16 
 
                 Principi organizzativi e funzionali 
 
  1. Nel rispetto della legge  statale  e  della  presente  legge,  i
regolamenti degli enti locali disciplinano: 
    a) l'ordinamento e l'organizzazione delle  strutture  di  polizia
locale; 
    b) le modalita'  di  nomina  del  responsabile  di  struttura  di
polizia municipale o provinciale  o  della  Citta'  metropolitana  di
Firenze quando non sono istituiti corpi; 
    c) le modalita' di individuazione delle figure di coordinamento. 
  2. Il personale addetto alle strutture di polizia locale: 
    a) di norma, non puo' essere  destinato  stabilmente  a  svolgere
attivita' e compiti diversi da quelli previsti dalla presente  legge,
anche nel caso di personale comandato o  distaccato,  fatti  salvi  i
casi di inabilita' temporanea; 
    b) svolge in uniforme le attivita' ad esso inerenti, salvo i casi
in cui il regolamento dell'ente preveda diversamente; 
    c)  possiede  i  requisiti  previsti  per  lo  svolgimento  delle
funzioni stabilite dalla legge; 
    d) e' selezionato mediante modalita' di verifica del possesso dei
requisiti di natura psichica e fisica previsti dalla legislazione  in
materia. 
  3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, le strutture  di  polizia
locale adottano moduli operativi di comunita' mediante: 
    a) attivita' di rilevazione e interpretazione  dei  problemi  del
territorio di riferimento, anche a livello di vicinato e quartiere; 
    b) utilizzo  di  sensibilita'  e  competenze  comunicative  nella
relazione con i cittadini e nella gestione dei conflitti; 
    c) conoscenza della rete dei servizi pubblici e delle  competenze
dei servizi pubblici locali, nonche' delle politiche urbane attivate; 
    d) conoscenza della rete dei soggetti attivi sul territorio quali
associazioni di volontariato di cui all'art. 21 o  di  altra  natura,
compresi gli operatori economici; 
    e) utilizzo di strumenti operativi di  lavoro  in  collaborazione
con altri soggetti pubblici, in particolare per  quanto  riguarda  il
trattamento e la condivisione delle informazioni, nel rispetto  della
normativa sul trattamento dei dati e sul segreto d'ufficio; 
    f) modalita'  di  lavoro  e  di  strumenti  che  permettano  alla
comunita' locale di essere  informata  sull'andamento  dei  fenomeni,
sulla natura dei problemi e sulle soluzioni attuate, in un'ottica  di
trasparenza del lavoro svolto dalla polizia locale. 
  4. Il sindaco, il  Sindaco  metropolitano  e  il  presidente  della
provincia  definiscono  gli  indirizzi  ed  esercitano  il  controllo
sull'espletamento delle attivita' di  polizia  amministrativa  locale
espletate dalle strutture di polizia locale. 
  5.  Il  presidente  dell'unione  di  comuni  svolge   le   funzioni
attribuite al sindaco nei casi e nei  limiti  previsti  dall'art.  1,
comma 111, della legge 7  aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni).