Art. 17 Standard e requisiti delle strutture di polizia locale diverse dai Corpi 1. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti di cui all'art. 13 specificamente finalizzati al potenziamento delle strutture di polizia locale, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti standard e requisiti per le strutture di polizia locale diverse dai corpi di cui all'art. 29. 2. Gli standard sono definiti sentita la conferenza tecnica di cui all'art. 28 e tenuto conto: a) delle vocazioni turistiche dei territori; b) del rapporto tra popolazione residente e numero di addetti di polizia locale, nonche' del numero minimo di ore di servizio da garantire; c) delle caratteristiche volte ad assicurare servizi efficaci ed efficienti; d) della necessita' di evitare conflitti di interessi nell'esercizio delle funzioni.