Art. 17 
 
                Standard e requisiti delle strutture 
                 di polizia locale diverse dai Corpi 
 
  1. Ai  fini  dell'accesso  ai  finanziamenti  di  cui  all'art.  13
specificamente  finalizzati  al  potenziamento  delle  strutture   di
polizia  locale,  con  deliberazione  della  Giunta  regionale   sono
definiti standard e requisiti per  le  strutture  di  polizia  locale
diverse dai corpi di cui all'art. 29. 
  2. Gli standard sono definiti sentita la conferenza tecnica di  cui
all'art. 28 e tenuto conto: 
    a) delle vocazioni turistiche dei territori; 
    b) del rapporto tra popolazione residente e numero di addetti  di
polizia locale, nonche' del numero  minimo  di  ore  di  servizio  da
garantire; 
    c) delle caratteristiche volte ad assicurare servizi efficaci  ed
efficienti; 
    d)  della  necessita'   di   evitare   conflitti   di   interessi
nell'esercizio delle funzioni.